Ordinanza n. 4007/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio V - Personale A.T.A., prot. n. m_pi.AOODGPER.0010009 del 15 aprile 2026, recante l'indizione, ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A. per l'a.s. 2026/2027, nei soli limiti dell'interesse dei ricorrenti, quale atto nazionale generale ed immediatamente lesivo laddove, nel richiamare espressamente l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21 e le relative tabelle di valutazione dei titoli, qualifica il servizio militare di leva, il servizio civile sostitutivo e il servizio volontario, prestato non in costanza di rapporto di impiego, alla stregua di mero «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con il punteggio ridotto di punti 0,05 per mese o frazione superiore a quindici giorni (massimo 0,60 punti annui), confermandosi altresì, alla lettera c), che anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva deve essere valutato con il medesimo punteggio ridotto attribuito al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali --interpretata e applicata nel senso di imporre o comunque consentire la mancata valutazione del predetto servizio quale annualità intera di servizio effettivo nella qualifica e con il punteggio specifico di profilo di punti 0,50 per mese o frazione superiore a quindici giorni (massimo 6 punti annui) -- e ciò quale atto di indirizzo, immediatamente lesivo, unitamente agli atti applicativi di seguito impugnati; b) dei decreti direttoriali e dei regolamenti di indizione dei concorsi per soli titoli del personale A.T.A. 24 mesi per l'a.s. 2026/2027, adottati dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali e pubblicati sui siti istituzionali e sul Portale InPA, unitamente ai relativi Allegati, Tabelle di valutazione dei titoli (di servizio) e decreti direttoriali pubblicati, dai singoli U.S.R. - tutti nei rispettivi allegati nelle Avvertenze alle Tabelle di Valutazione Titoli - nella parte in cui attribuiscono al servizio militare di leva, al servizio civile sostitutivo e al servizio volontario, prestato non in costanza di rapporto di impiego, il punteggio ridotto proprio del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (pari a punti 0,05 per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui), in luogo del punteggio specifico di profilo (pari a punti 0,50 per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a un massimo di punti 6 annui), e nella parte in cui, conseguentemente, non computano il medesimo servizio quale annualità intera di servizio effettivo ai fini del raggiungimento del requisito dei ventitré mesi e sedici giorni prescritto dall'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l'inclusione in graduatoria; c) della configurazione del sistema informatico POLIS e del relativo modello di domanda telematica (modelli B1 e B2), nonché di ogni determinazione organizzativa e tecnica adottata in esecuzione della Nota ministeriale prot. n. m_pi.AOODGPER.0010009 del 15 aprile 2026, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di dichiarare, senza incorrere in dichiarazioni mendaci o incomplete, il servizio militare di leva, civile o equiparato, prestato non in costanza di rapporto quale servizio effettivo nella qualifica, computabile a tutti gli effetti ai fini del raggiungimento del requisito dei ventitré mesi e sedici giorni di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, determinando una preclusione di fatto all'esercizio del loro diritto all'inserimento in graduatoria secondo i criteri imposti dalla legge e dal diritto vivente; d) del riferimento contenuto in tutti i bandi regionali di indizione dei concorsi per soli titoli A.T.A. 24 mesi per l'a.s. 2026/2027 (e di ogni clausola correlata), nella parte in cui preveda che l'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporti il diritto dei ricorrenti ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato, rendendo illusoria la tutela cautelare e violando i principi di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 113 Cost. e di buon andamento ex art. 97 Cost.; e) di ogni atto consequenziale ed eventuale, ivi compresi gli atti di valutazione individuale delle domande, le eventuali configurazioni o blocchi del sistema informatico POLIS che impediscano l'inserimento del servizio secondo il criterio della piena valutazione, nonché delle graduatorie provinciali permanenti, provvisorie e definitive, ove e quando pubblicate, in parte qua, con espressa riserva di motivi aggiunti; f) nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo dell'interesse dei ricorrenti. PER L'ACCERTAMENTO del diritto di ciascun ricorrente a che il servizio militare di leva, il servizio civile sostitutivo o il servizio equiparabile, prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso e non in costanza di rapporto di impiego, sia computato quale annualità intera di servizio effettivo nel profilo professionale di interesse ai fini del raggiungimento del requisito dei ventitré mesi e sedici giorni di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, e sia valutato con il punteggio specifico di profilo di punti 6 per anno (punti 0,50 per mese o frazione superiore a quindici giorni), con conseguente diritto all'inclusione in graduatoria; E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente a procedere, per l'effetto, al ricalcolo dei servizi e all'inclusione dei ricorrenti aventi titolo nelle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A. per l'a.s. 2026/2027, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale e bandi regionali per i concorsi per soli titoli del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare, civile o equiparato e al computo del requisito dei ventitré mesi e sedici giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati ATA)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota ministeriale, i bandi regionali, le tabelle di valutazione dei titoli e gli atti applicativi relativi ai concorsi per soli titoli del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. La contestazione riguarda il trattamento del servizio militare di leva, del servizio civile sostitutivo e del servizio volontario o equiparato prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso e non in costanza di rapporto di impiego. Secondo gli atti impugnati, tale servizio sarebbe valutabile come mero servizio alle dipendenze di amministrazioni statali, con il punteggio ridotto di 0,05 punti per mese, fino a 0,60 punti annui, anziché con il punteggio specifico del profilo di 0,50 punti per mese, fino a 6 punti annui. I ricorrenti hanno inoltre contestato il mancato computo del servizio quale annualità intera ai fini del requisito di ventitré mesi e sedici giorni previsto per l'inclusione nelle graduatorie, nonché la configurazione del sistema informatico POLIS che avrebbe impedito di dichiarare il servizio secondo il criterio della piena valutazione. Sono state dedotte anche censure contro la clausola dei bandi relativa all'iscrizione con riserva e alla mancata garanzia della proposta di contratto, deducendo la violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento. È stato chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla piena valutazione del servizio, l'inserimento in graduatoria e il ricalcolo dei servizi, anche mediante risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti cautelari anche alla luce del più recente orientamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, favorevole alla parificazione del punteggio da attribuire al servizio di leva indipendentemente dal momento in cui è stato prestato. Ha quindi sospeso gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e ha disposto l'attribuzione provvisoria del punteggio pieno, con conseguente inserimento con riserva nella relativa graduatoria. La decisione non definisce il merito della controversia. L'udienza pubblica è stata fissata per il 13 gennaio 2027; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 554 d.lgs. 297/1994
ventitré mesi e sedici giorni
La disposizione è indicata quale base del requisito temporale per l'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA; i ricorrenti chiedono che il servizio militare, civile o equiparato sia computato ai fini del suo raggiungimento.
O.M. 23 febbraio 2009, n. 21
È richiamata quale disciplina delle procedure concorsuali per soli titoli e delle relative tabelle di valutazione dei servizi.
art. 55 c.p.a.
Il TAR ha applicato la disciplina della tutela cautelare e ha ritenuto ricorrenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito di sospendere gli atti impugnati e di adottare una misura provvisoria collegata all'inserimento con riserva e all'attribuzione del punteggio pieno.
art. 30 c.p.a.
È richiamato nella domanda dei ricorrenti quale base del risarcimento del danno in forma specifica, senza essere deciso nell'ordinanza cautelare.
art. 97 Cost.
È invocato dai ricorrenti in relazione al principio di buon andamento, con specifico riferimento alla clausola sull'iscrizione con riserva.
art. 113 Cost.
È invocato dai ricorrenti in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando l'orientamento giurisprudenziale più recente risulta favorevole alla pretesa dedotta e rende plausibile la parificazione del punteggio spettante per il servizio di leva indipendentemente dal momento della sua prestazione, sussistono i presupposti per accordare la tutela cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli atti che attribuiscono provvisoriamente un punteggio ridotto e ordinare, in via interinale, l'attribuzione del punteggio pieno e l'inserimento con riserva nella graduatoria, senza anticipare la definitiva decisione sul merito.
- La questione relativa alla piena valutazione del servizio militare o civile ai fini delle graduatorie del personale ATA deve essere esaminata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce la parificazione del punteggio spettante per il servizio di leva, a prescindere dal momento in cui il servizio è stato prestato.
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