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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32709/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite riguarda alcuni terreni siti in Santa Teresa di Gallura. In primo grado un soggetto aveva chiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni, sostenendo un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dal 1965. I convenuti avevano contestato la domanda, ciascuno rivendicando la proprietà in base ai rispettivi titoli di acquisto e, in via riconvenzionale, chiedendo l'accertamento della loro proprietà e il rilascio dei beni. La Corte d'Appello ha rigettato l'appello principale e quello incidentale, ritenendo che gli appellanti incidentali non avessero assolto la probatio diabolica, che non fosse sufficiente il titolo fondato su un acquisto per usucapione non giudizialmente accertato e che gli atti di sopralluogo, la lettera per un progetto alberghiero e la corrispondenza del 2005 non integrassero possesso utile. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione degli artt. 2697, 112 e 115 c.p.c. e dei principi sull'onere probatorio, per avere la Corte territoriale applicato un rigorismo eccessivo, nonostante la domanda fosse di mero accertamento della proprietà e non di rivendica, e nonostante la dedotta usucapione della controparte; 2) violazione degli artt. 1158, 1470 e 2908 c.c. per avere negato efficacia traslativa ai titoli di acquisto della dante causa, ritenendo che il richiamo all'usucapione non giudizialmente accertata rendesse inefficaci gli atti di trasferimento e divisione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere ritenuto inapplicabile l'attenuazione dell'onere probatorio e per avere negato l'usucapione dei ricorrenti, nonostante questi non avessero proposto una specifica domanda di usucapione; 4) il quarto motivo, sulle spese, era consequenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha affermato che il contratto di trasferimento di un immobile può validamente avere ad oggetto un bene già usucapito dal venditore, poiché l'usucapione opera ipso iure e la sentenza che la accerta è meramente dichiarativa; pertanto era errato considerare inefficaci i titoli prodotti solo perché fondati su una precedente usucapione non giudizialmente accertata. Ha inoltre chiarito che, quando sono allegati e prodotti titoli di acquisto propri e dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario, l'attore non è tenuto a fornire la prova del possesso utile per usucapione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione si perfeziona per effetto del possesso protratto per il tempo richiesto dalla legge; la sentenza che la accerta ha natura dichiarativa.

  • art. 1470 c.c.

    Il trasferimento della proprietà può avvenire validamente anche da parte di chi abbia acquistato il bene per usucapione, senza necessità di un previo accertamento giudiziale.

  • art. 2908 c.c.

    L'accertamento giudiziale dell'usucapione ha funzione dichiarativa dell'effetto già prodottosi, non costitutiva.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che, nelle azioni petitorie, la prova rigorosa della proprietà resta necessaria salvo i casi di attenuazione riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alla valutazione delle domande e dell'usucapione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale attraverso cui sono stati veicolati i motivi di violazione di legge.

  • artt. 1158 e ss. c.c.

    Indicano il fondamento normativo della domanda di usucapione proposta nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • L'azione di rivendicazione e l'azione di accertamento della proprietà, quando proposte da chi non è in possesso del bene e finalizzate anche al rilascio, sono accomunate dal medesimo rigoroso onere probatorio sulla titolarità del diritto.
  • La prova della proprietà in azione petitoria richiede, di regola, la dimostrazione del titolo proprio e di quelli dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario; tale onere può essere assolto con qualsiasi mezzo idoneo, non solo documentale.
  • L'onere probatorio del rivendicante può attenuarsi solo se il convenuto, contestando o deducendo un proprio acquisto per usucapione, riconosca espressamente o implicitamente la precedente appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa nel momento iniziale del possesso allegato dal convenuto.
  • Il solo fatto che il convenuto alleghi un acquisto per usucapione con dies a quo successivo ai titoli vantati dall'attore non attenua, di per sé, l'onere probatorio dell'attore.
  • Chi abbia acquistato un bene per usucapione può validamente trasferirlo; la circolazione del bene non è impedita dalla mancata previa pronuncia giudiziale di accertamento, poiché l'usucapione produce l'effetto reale ipso iure e la sentenza ha natura meramente dichiarativa.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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