Sentenza n. 800/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’accertamento DIRITTO INCLUSIONE "SEI SCATTI STIPENDIALI" AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e mancata inclusione di sei scatti stipendiali nel ricalcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver ottenuto il riconoscimento della pretesa. L’INPS ha confermato che, con provvedimento in autotutela del 19 gennaio 2026, notificato al ricorrente, ha accolto la domanda e disposto il ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta dall’INPS mediante il provvedimento di autotutela e il conseguente ricalcolo del TFS. È quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e l’interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente venir meno dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’incertezza del quadro normativo al momento della proposizione del ricorso e della celerità dell’intervento in autotutela dell’amministrazione. È stato tuttavia disposto il rimborso del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi distrattario.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa elimina l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e l’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Il rimborso del contributo unificato può essere disposto in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi distrattario.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno la posizione di contrasto e l’interesse alla decisione di merito.
- L’adozione di un provvedimento favorevole in autotutela, notificato all’interessato e idoneo a realizzare integralmente il bene della vita richiesto, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’incertezza normativa esistente al momento della proposizione del ricorso e la tempestività dell’autotutela amministrativa rendano equa tale soluzione, ferma restando la ripetizione del contributo unificato quando riconosciuta dal giudice.
Come è indicizzato
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