Cassazione Penale, Ordinanza n. 32309/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di condanna pronunciata in appello per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'omesso bilanciamento, in termini di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, sostenendosi che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente considerato tale profilo. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece affrontato il punto in modo logico, coerente e puntuale.
Norme richiamate
È il reato per il quale risultava confermata la condanna in sentenza impugnata; la decisione di legittimità non interviene sul merito della responsabilità ma solo sulla inammissibilità del motivo proposto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche o assertive.
- La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, ivi compreso il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, deve investire puntualmente la ratio decidendi espressa dal giudice di merito; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento di merito resta fermo e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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