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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37774/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 445 cod. proc. pen.: si censura l'applicazione di pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonostante la pena principale fosse stata concordata dalle parti nella misura di due anni di reclusione, stante l'esclusione delle pene accessorie quando la pena detentiva sia non superiore a due anni secondo la disciplina del patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, ritenute illegali perché irrogate in violazione dei limiti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il patteggiamento di una pena non superiore a due anni esclude l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (salvo la confisca ex art. 240, comma 2, cod. pen.), e ha altresì richiamato il principio delle Sezioni Unite che consente l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    La norma sul patteggiamento opera come norma speciale di natura premiale: quando la pena concordata non supera i due anni, esclude l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (salvo la confisca prevista dall'art. 240, comma 2, cod. pen.).

  • art. 216 r.d. 267/1942 (legge fallimentare)

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni sulle pene accessorie fallimentari non siano speciali rispetto alla normativa sul patteggiamento; dunque non possono prevalere sull'art. 445 cod. proc. pen. quando la pena pattuita è non superiore a due anni.

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata come parte della disciplina delle pene accessorie fallimentari; la Corte ritiene che tale disciplina non prevalga sull'art. 445 cod. proc. pen. nel contesto del patteggiamento.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Individuato come unica eccezione: la confisca prevista da tale disposizione può essere applicata anche quando la pena è stata concordata, a differenza delle altre pene accessorie.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo delle parti sul patteggiamento; il relativo giudicato penale è strettamente collegato alla disciplina premiale di cui all'art. 445.

  • art. 620, comma primo, lett. i, cod. proc. pen.

    Richiamato quale presupposto procedurale per l'annullamento delle statuizioni illegali contenute in sentenza (eliminazione delle pene accessorie irrogate illegittimamente).

  • Sezioni Unite, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)

    Principio secondo cui la Cassazione può annullare senza rinvio quando può decidere la causa sulla base degli elementi già accertati dal giudice di merito, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, quando la pena concordata è non superiore a due anni, le pene accessorie e le misure di sicurezza ordinarie non possono essere irrogate: l'art. 445 cod. proc. pen. ha natura speciale e premiale e prevale sulla disciplina delle pene accessorie prevista dalla legge fallimentare.
  • La disposizione sulla confisca (art. 240, comma 2, cod. pen.) costituisce un'eccezione e può essere applicata anche in presenza di patteggiamento; le altre pene accessorie devono essere valutate alla luce del limite 'non superiore a due anni'.
  • Se in sentenza vengono applicate pene accessorie in violazione dell'art. 445, il rimedio è l'annullamento delle sole statuizioni illegali; la Corte può annullare senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Per chi difende l'imputato è strategico sollevare specificamente la questione di illegittimità delle pene accessorie quando la pena pattuita è pari o inferiore a due anni, facendo riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
  • Prima di concordare o accettare pene accessorie nel quadro di un patteggiamento, è opportuno verificare la misura della pena principale: l'applicabilità delle accessorie dipende direttamente dal superamento del limite di due anni.

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