Cassazione Penale, Ordinanza n. 34903/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva affermato la sua responsabilità penale per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. In cassazione deduceva, con il primo e il secondo motivo, l'illogicità della motivazione della decisione di merito, sostenendo che i dati probatori sarebbero stati insufficienti a fondare l'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già prospettate in appello e che, in realtà, mirassero a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi non erano formulati in modo consentito in cassazione, perché tendevano a contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dalla Corte territoriale e a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
Norma richiamata come titolo del reato di accesso abusivo a sistema informatico oggetto della condanna di merito.
art. 640-ter c.p.
Norma richiamata come titolo del reato di frode informatica oggetto della condanna di merito.
art. 615-ter e 640-ter cod. pen.
Indicazione dei reati oggetto delle censure difensive, rispetto ai quali la ricorrente contestava la tenuta logica della motivazione della sentenza di appello.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Richiamata per il principio secondo cui il controllo di legittimità è limitato alla verifica della presenza di un apparato motivazionale logico, senza possibilità di rivalutare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la censura si risolva nella mera contrapposizione tra la tesi difensiva e l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda la tenuta logica dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, non la rispondenza della motivazione a una diversa lettura delle prove.
- La reiterazione di doglianze già prospettate in appello, se diretta soltanto a contestare il risultato valutativo del giudice di merito, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è coerente, logica e priva di aporie, la censura che pretenda di sostituirle un'alternativa ricostruzione fattuale è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34815/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34852/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34853/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34854/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34855/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34856/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →