Parere n. 279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza n. 45 del 12 settembre 2023 di demolizione e ripristino stato dei luoghi di opere abusive;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 45 del 12 settembre 2023 di accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, applicazione di una sanzione pecuniaria e ripristino dello stato dei luoghi.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l’ordinanza comunale n. 45 del 12 settembre 2023, relativa a opere edilizie abusive realizzate senza titolo abilitativo: un manufatto in blocchetti cementizi di circa 35 mq, con copertura in pannelli coibentati, e una tettoia in ferro di circa 25 mq con copertura in lamiera. È stata richiesta anche la sospensione cautelare dell’atto. Il Consiglio di Stato rileva, in sede cautelare, che i ricorrenti non hanno dedotto il periculum in mora; inoltre, l’ordinanza impugnata risulta adottata in seguito alla precedente ordinanza di demolizione n. 18 del 4 maggio 2023, che non risulta essere stata impugnata e i cui effetti devono pertanto ritenersi consolidati. Non risultano altresì autonome censure contro l’accertamento dell’inottemperanza e contro la sanzione pecuniaria di 7.000 euro.
Il parere
Il Consiglio di Stato respinge la domanda cautelare per mancanza dei relativi presupposti. In particolare, esclude il periculum in mora, non dedotto dai ricorrenti, e rileva l’insufficienza del fumus boni iuris, poiché l’ordinanza impugnata costituisce conseguenza della precedente ordinanza di demolizione non impugnata e non sono state formulate specifiche censure contro l’accertamento dell’inottemperanza e la sanzione pecuniaria. La decisione sul merito del ricorso non viene ancora resa: la Sezione dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisca e trasmetta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria definitiva e documentata, previa trasmissione ai ricorrenti di una prima relazione e assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni. La trattazione del ricorso è rinviata a successiva adunanza.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda di sospensione deve essere respinta perché i ricorrenti non hanno dedotto il periculum in mora e il fumus boni iuris non appare adeguato, anche in considerazione della mancata impugnazione della precedente ordinanza di demolizione n. 18 del 4 maggio 2023.
Ordinanza di demolizione presupposta
L’ordinanza n. 45 del 12 settembre 2023 risulta adottata a seguito della notifica dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 4 maggio 2023, i cui effetti sono considerati consolidati in quanto non risulta proposta impugnazione.
Accertamento dell’inottemperanza e sanzione pecuniaria
Non risultano proposte autonome censure contro l’accertamento dell’inottemperanza e contro la sanzione amministrativa pecuniaria di 7.000 euro oggetto dell’ordinanza impugnata.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria definitiva e documentata, previa trasmissione ai ricorrenti di una prima relazione e assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamata quale fondamento dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e dell’applicazione della sanzione amministrativa relativa alle opere abusive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata deduzione del periculum in mora è sufficiente a impedire l’accoglimento della domanda di sospensione, anche quando il ricorrente contesti la legittimità dell’atto impugnato.
- Quando un provvedimento sanzionatorio o esecutivo è adottato quale conseguenza di un precedente provvedimento non impugnato, gli effetti di quest’ultimo possono considerarsi consolidati e incidere negativamente sulla valutazione del fumus boni iuris della domanda cautelare contro l’atto successivo.
- L’impugnazione di un provvedimento conseguente all’inottemperanza non sostituisce la necessità di formulare specifiche censure contro l’accertamento dell’inottemperanza e contro la sanzione concretamente applicata.
- Nel ricorso straordinario, qualora la relazione istruttoria ministeriale non sia stata acquisita, la Sezione può disporre interlocutoriamente l’integrazione dell’istruttoria, assicurando ai ricorrenti la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione preliminare.
Ricorso straordinario contro ordinanza edilizia sanzionatoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due privati contro un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata in relazione a opere edilizie abusive. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione chiamata a svolgere l’istruttoria ministeriale.
Opere contestate e provvedimento impugnato
Il Comune aveva accertato la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di un manufatto in blocchetti cementizi di circa 35 mq, con copertura in pannelli coibentati sostenuti da tubi in ferro, nonché di una tettoia in ferro di circa 25 mq con copertura in lamiera.
L’ordinanza n. 45 del 12 settembre 2023 è stata adottata quale atto conseguente alla precedente ordinanza di demolizione n. 18 del 4 maggio 2023. Essa riguarda l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.000 euro, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
Domanda cautelare
I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare dell’ordinanza impugnata. La Sezione respinge la domanda cautelare.
Il rigetto si fonda su due rilievi principali:
- i ricorrenti non hanno dedotto il periculum in mora;
- il fumus boni iuris non appare adeguato, poiché l’ordinanza impugnata risulta adottata in conseguenza della precedente ordinanza di demolizione n. 18 del 4 maggio 2023, che non risulta impugnata e i cui effetti sono quindi considerati consolidati.
La Sezione rileva inoltre che non sono state proposte autonome censure contro l’accertamento dell’inottemperanza né contro la sanzione pecuniaria di 7.000 euro.
Istruttoria sul merito
La relazione istruttoria ministeriale non era stata ancora depositata, nonostante le sollecitazioni della Sezione. Il Ministero aveva a sua volta richiesto al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche competente di fornire gli elementi necessari.
Per consentire la decisione sul merito, la Sezione dispone che il Ministero trasmetta entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria definitiva e documentata. Prima della relazione definitiva, ai ricorrenti deve essere trasmessa una prima relazione, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni.
Esito
Il parere ha natura interlocutoria quanto alla decisione sul merito. La domanda cautelare è respinta, mentre la trattazione del ricorso è rinviata a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione.
La Sezione dispone infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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