Cassazione Civile, Sentenza n. 34721/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La cooperativa ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di Di Mizio, aveva dichiarato la persistenza del rapporto sociale e aveva applicato la tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav. disponendo la reintegrazione del socio-lavoratore e indennità risarcitoria. In cassazione la Cooperativa ha dedotto (i) vizi procedurali e di travisamento degli atti di appello (violazione artt. 342, 436 c.p.c. e connessi) lamentando che il ripristino del rapporto associativo non fosse stato effettivamente impugnato in appello; (ii) l'esistenza di giudicato sulla cessazione del rapporto associativo e la conseguente preclusione della tutela reale; (iii) errore di interpretazione delle norme cooperative (in particolare art. 2 L. n. 142/2001) sostenendo che, se la cessazione del rapporto lavorativo deriva dalla delibera di esclusione, l'art. 18 St. lav. non è applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (ritenendoli infondati o carenti di istruttoria documentale richiesta per il loro esame) e ha accolto il terzo motivo. In particolare la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 20/11/2017, n. 27436) e ha ritenuto che, quando delibera di esclusione e licenziamento siano entrambi impugnati e si fondino sul medesimo fatto, l'annullamento della delibera di esclusione produce effetto ex tunc tale da ricostituire sia il rapporto associativo sia il rapporto di lavoro; in tale ipotesi la tutela reintegratoria ex art. 18 non trova più spazio. Ne consegue la cassazione parziale della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la tutela reale (reintegrazione secondo art. 18) e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 18, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
La Corte precisa che la tutela reintegratoria di matrice lavoristica opera quando il rapporto di lavoro risulti estinto per atto di natura lavoristica; se invece il rapporto di lavoro cessa in conseguenza di una delibera di esclusione societaria che venga poi annullata con effetto ex tunc, la reintegrazione ex art. 18 non trova applicazione perché il rapporto viene 'ripristinato' per effetto dell'annullamento della delibera.
Legge 3 aprile 2001, n. 142 (disposizioni in materia cooperativistica), Art. 2
"Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo"
L'art. 2 afferma il principio di esclusione dell'art. 18 quando la cessazione del rapporto lavorativo sia effetto della cessazione della qualità di socio; la Corte interpreta la norma insieme alla giurisprudenza di SS.UU.: se la delibera di esclusione è annullata e ricostituisce ex tunc la qualità di socio, il rapporto di lavoro si ricostituisce di conseguenza e la tutela reintegratoria ex art. 18 non opera, salvo che licenziamento e delibera si fondino su ragioni autonome e distinte.
Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 48
art. 1, comma 48 L. n. 92/2012 (riferimento alla modifica del regime delle tutele)
Richiamata in quanto la sentenza di primo grado era stata emessa nel rito previsto dalla novella; la Corte tiene conto del testo novellato e della disciplina delle tutele reintegratorie nel contesto cooperativistico.
Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8
Richiamata dalla giurisprudenza come normativa risarcitoria applicabile in materia di impugnazione del licenziamento del socio-lavoratore; la Corte segnala che la mancata impugnazione della delibera esclude la tutela restitutoria ma non necessariamente la tutela risarcitoria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27436/2017
Cass. Sez. Un. 20/11/2017, n. 27436
Principio guida: nelle cooperative, la cessazione del rapporto associativo 'trascina' la cessazione del rapporto di lavoro; la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la tutela restitutoria ma l'annullamento della delibera ha effetto ripristinatorio ex tunc sia sul rapporto associativo che su quello lavorativo; la tutela reale (reintegra ex art. 18) è distinta e opera solo se l'atto di licenziamento abbia autonoma ed esclusiva efficacia estintiva su ragioni differenti.
Articoli procedurali richiamati (c.p.c.): artt. 342, 434, 436, 437, 360, 112, 366, 369
artt. 342, 434, 436, 437, 360, 112, 366, 369 c.p.c.
Vengono richiamati in relazione ai profili di deduzione dell'appello e di cassazione: la Corte precisa i limiti della censura in cassazione (necessità di trascrizione/indicazione completa degli atti impugnati) e distingue i vizi di diritto (esaminabili in Cassazione) dall'interpretazione di fatto rimessa al giudice di merito.
Art. 2909 cod. civ. e Art. 324 c.p.c. (richiamati dalla parte)
art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.
Censurati dalla ricorrente come strumenti per sostenere l'esistenza di giudicato sulla cessazione del rapporto associativo; la Corte ha ritenuto che non sussisteva giudicato formatosi sulla cessazione e che la censura non era fondata.
Massime di principio
- Nelle cooperative di lavoro la qualità di socio e il rapporto di lavoro sono collegati: la perdita della qualifica di socio 'trascina' la cessazione del rapporto di lavoro, per cui gli atti di esclusione e di licenziamento possono avere effetti distinti ma non sempre separati.
- Se delibera di esclusione e licenziamento sono fondati sul medesimo fatto e la delibera di esclusione viene annullata con efficacia ex tunc, l'annullamento ripristina sia il rapporto associativo sia quello di lavoro; in tale ipotesi la reintegrazione ex art. 18 (tutela reale di matrice lavoristica) non è normalmente applicabile.
- Se, invece, il licenziamento si fonda su ragioni autonome e distinte rispetto alla delibera di esclusione, l'annullamento della delibera non travolge l'effetto estintivo del licenziamento: in questo caso il lavoratore potrà invocare la tutela reintegratoria ex art. 18 nei confronti dell'atto di licenziamento.
- La tutela risarcitoria (indennità/danni) resta normalmente percorribile quando il rapporto venga considerato di fatto continuato o venga ripristinato ex tunc; per l'ottenimento dei danni è necessaria la costituzione in mora della società e il rispetto dei presupposti ordinari.
- Sul piano processuale, le doglianze relative alla mancata specificità dell'impugnazione in appello devono essere valutate con attenzione: la giurisprudenza di legittimità richiede chiarezza, ma non forme sacramentali; per la censura in cassazione è essenziale una trascrizione completa degli atti di gravame altrimenti la Corte può ritenere inammissibile o non esaminabile la questione.
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