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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01898/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena richiesta dalle parti in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: erronea qualificazione giuridica del fatto, omesso esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e illegittimità del trattamento sanzionatorio concordato. La Corte ha tuttavia rilevato che, nel patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando la qualificazione sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, sulla base di imputazione, motivazione e motivi di ricorso; nel caso concreto tale vizio non emergeva. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha richiamato il limite di impugnabilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., osservando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è inammissibile se diretto a contestare il trattamento sanzionatorio concordato, fuori dalle ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto non riscontrabile il dedotto vizio di erronea qualificazione giuridica e ha escluso che fosse ammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

    regola il patteggiamento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    le cause di proscioglimento sono deducibili anche nel patteggiamento, ma nel caso concreto la Corte non ha ravvisato i presupposti denunciati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è circoscritto alle ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma, con esclusione delle doglianze sul trattamento sanzionatorio concordato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    indica il reato di detenzione/cessione di stupefacenti oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'erroneità della qualificazione sia immediatamente e macroscopicamente evidente rispetto al capo di imputazione, alla succinta motivazione e ai motivi di ricorso.
  • Nel patteggiamento il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio concordato è fortemente limitato: il ricorso è inammissibile quando si risolva in una mera contestazione della pena pattuita, fuori dalle ipotesi tassative di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione del mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente di superare i limiti propri dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena, se il vizio non emerge in modo evidente dagli atti rilevabili.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte applica la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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