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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6913/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente, cittadino della Costa d’Avorio, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Aveva riferito di essere fuggito perché perseguitato da spiriti che lo avrebbero morso a un piede, provocandogli un’emorragia arrestatasi solo dopo essersi recato in Burkina Faso. Con ordinanza del 15 maggio 2017 il Tribunale di Catanzaro gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1357/2018 depositata il 3 luglio 2018, aveva accolto l’appello del Ministero e negato tale tutela. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e un vizio di motivazione circa la sua minore età al momento dell’arrivo in Italia. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva riconosciuto in astratto la rilevanza della giovane età quale fattore di vulnerabilità, ma non ne aveva poi valutato concretamente gli effetti; aveva inoltre sovrapposto, nel negare la protezione umanitaria, considerazioni riferibili alla protezione sussidiaria. Il ricorrente era arrivato solo in Italia il 16 luglio 2015 e aveva presentato domanda quando era minorenne; anche assumendo la data di nascita più sfavorevole, 2 febbraio 1998 anziché 1 gennaio 2000, era minorenne all’ingresso e al momento della domanda. Fu accolto in un centro il 22 dicembre 2015 e sentito dalla Commissione il 12 aprile 2016, quando era ancora minorenne secondo entrambe le date. Ha lamentato che la domanda non fosse stata trattata prioritariamente e ha indicato, quali elementi di vulnerabilità e di comparazione, l’ingresso e l’accoglienza da minore non accompagnato, il compimento della maggiore età durante la procedura, la forte indigenza e l’instabilità psicologica allegate, nonché un’assunzione a tempo determinato documentata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo e cassato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, rinviando alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ribadito che la protezione umanitaria richiede una valutazione autonoma e individualizzata della vulnerabilità, mediante comparazione tra la situazione personale e familiare in Italia e quella nel Paese d’origine in caso di rimpatrio. La Corte d’appello aveva attribuito rilievo decisivo al raggiungimento della maggiore età, senza considerare che esso era avvenuto dopo l’ingresso e la domanda, e aveva così fatto dipendere la valutazione da un automatismo indifferente ai tempi della procedura, non imputabili al richiedente, e all’obbligo di trattazione prioritaria della domanda del minore. Aveva inoltre omesso di considerare, ai fini comparativi, l’assunzione a tempo determinato documentata in appello, affermando invece la mancanza di allegazioni sull’integrazione lavorativa. La Corte ha quindi ritenuto fondato il motivo per l’omessa valutazione concreta della minore età e degli elementi individuali di vulnerabilità e integrazione. Il rinvio è disposto alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione; a essa è demandata anche la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6,

    La protezione umanitaria va valutata caso per caso attraverso una comparazione individualizzata tra la vita privata e familiare costruita in Italia e la situazione personale cui il richiedente sarebbe esposto tornando nel Paese d’origine; non è sufficiente una considerazione astratta delle condizioni generali di quel Paese.

  • art. 18 d.lgs. n. 142/2015

    solo in data 12/4/2016 è stato sentito dalla Commissione territoriale, nonostante il disposto del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 18, che imponeva la trattazione prioritaria della domanda di asilo del minore.

    La domanda di asilo di un minore deve essere trattata prioritariamente; il ritardo procedurale non può essere usato per far dipendere la valutazione della vulnerabilità dal successivo raggiungimento della maggiore età.

  • art. 19, commi 1-bis, 2 e 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il minore rappresenta una categoria di soggetto vulnerabile come risulta da numerosi indici normativi: D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1-bis, prevede che in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati; il comma 2 della stessa lett. a), inoltre non consente l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; l’art. 19, comma 2-bis, include il minore fra le categorie dei soggetti vulnerabili, per i quali il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate, al pari delle persone affette da disabilità, degli anziani, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali.

    Le disposizioni che tutelano i minori dal respingimento e dall’espulsione e li qualificano come soggetti vulnerabili confermano che la minore età deve essere considerata nell’accertamento individuale della vulnerabilità.

  • art. 19, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 251/2007

    D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, con espressa previsione di salvaguardia dei diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra, impone di tener conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il successivo comma 2-bis richiama l’attenzione sulla necessità di considerare con carattere di priorità il superiore interesse del minore.

    L’accertamento deve considerare individualmente le condizioni specifiche delle persone vulnerabili, inclusi i minori non accompagnati, e attribuire priorità al superiore interesse del minore.

  • art. 19 d.lgs. n. 25/2008

    D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 19, prevede che al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale sia fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda e sia garantita l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 5.

    Il minore non accompagnato che intende chiedere protezione internazionale deve ricevere assistenza per presentare la domanda e l’assistenza del tutore durante tutte le fasi della relativa procedura.

Massime di principio

  • La protezione umanitaria, secondo la disciplina applicabile alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, richiede un accertamento autonomo e individualizzato della vulnerabilità: il rigetto dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il rigetto della tutela umanitaria.
  • La valutazione della vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria deve comparare la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione personale vissuta prima della partenza e che lo attenderebbe in caso di rimpatrio; non può risolversi in un apprezzamento astratto delle condizioni generali del Paese d’origine.
  • Quando il richiedente è giunto in Italia e ha presentato domanda di protezione da minorenne, il raggiungimento della maggiore età durante la procedura non può essere assunto, con automatismo, come ragione decisiva per escludere la vulnerabilità. Devono essere considerati la condizione del richiedente al momento dell’ingresso e della domanda, l’obbligo di trattazione prioritaria e i tempi procedurali non imputabili all’interessato.
  • Nel giudizio comparativo sulla protezione umanitaria devono essere esaminati gli elementi individuali di integrazione allegati e documentati, compresa l’attività lavorativa, senza poter affermare l’assenza di allegazioni dopo aver omesso di valutare la documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieLegge applicabile
RamiInternazionale privato
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