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Sentenza

Sentenza n. 12506/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, previo annullamento e/ la riforma ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. -OMISSIS- del 13.05.2025, pratica n. -OMISSIS-, rilasciati dall'INPS nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202514650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli interessi e alla rivalutazione. L'unico motivo dedotto consisteva nella violazione e falsa applicazione di tali disposizioni, poiché il prospetto di liquidazione e la determina dell'INPS avevano escluso il beneficio. L'INPS ha eccepito il difetto di interesse attuale e concreto, sostenendo che il TFS sarebbe liquidabile soltanto dopo ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto, e ha contestato nel merito la pretesa. È stata inoltre prospettata, in modo generico, una questione di incostituzionalità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo attuale l'interesse alla corretta quantificazione del TFS già determinato dall'amministrazione mediante un prospetto che non includeva i sei scatti. Nel merito, ha accolto il ricorso richiamando l'orientamento della Sezione e del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce il beneficio ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine previsto dal comma 2 per presentare la domanda di quiescenza non è qualificato come perentorio e il suo superamento non comporta decadenza, in assenza di una previsione chiara ed espressa. Il Collegio ha inoltre escluso la rilevanza della generica eccezione di incostituzionalità e ha richiamato l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare. È stato quindi dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio e imposto all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...

    La disposizione si applica al personale della Polizia di Stato e, ai sensi del comma 2, anche a chi chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per presentare la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza in assenza di un'espressa previsione.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

    La disposizione conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del trattamento di fine rapporto, alle forze di polizia ad ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    In materia di prestazioni previdenziali, esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall'INPS nella generica eccezione di incostituzionalità, ritenuta non rilevante e comunque non adeguatamente motivata.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato dall'INPS in relazione alla sostenibilità finanziaria della prestazione; il giudice ha escluso che l'applicazione di un beneficio espressamente previsto dalla legge possa essere disapplicata per tale ragione.

Massime di principio

  • Il personale della Polizia di Stato che accede alla quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto all'attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza, in mancanza di una previsione legislativa chiara ed espressa che colleghi al termine tale effetto.
  • L'interesse ad agire per la corretta quantificazione del trattamento di fine servizio è attuale anche prima della sua materiale liquidazione, quando l'amministrazione abbia già elaborato un prospetto o una determina che quantifichi il trattamento senza applicare il beneficio richiesto.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
  • Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoRiparto di giurisdizione

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