Regolamento (UE) 2020/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione del 10 gennaio 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del clorpirifos metile, sulla base delle criticità emerse nella valutazione scientifica, in particolare sotto il profilo della salute umana. Per effetto della decisione, la sostanza viene soppressa dall’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini vincolanti per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile e conseguente modifica dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva clorpirifos metile e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri, con obbligo per le autorità nazionali di revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza e, ove concesso, di limitare il periodo di tolleranza a non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Non disciplina nuove autorizzazioni in generale, ma non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del clorpirifos metile nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La decisione interviene al termine della procedura di rinnovo prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e si fonda, in particolare, sulle conclusioni dell’EFSA circa criticità non superate relative alla salute umana.
Contesto normativo e procedura di rinnovo
La sostanza attiva era stata originariamente iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2005/72/CE ed era poi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione era in scadenza il 31 gennaio 2020; le domande di rinnovo erano state presentate nei termini e corredate della documentazione supplementare richiesta. Lo Stato membro relatore aveva predisposto il rapporto di valutazione, successivamente esaminato dall’EFSA e dalla Commissione.
Valutazione scientifica e motivi del mancato rinnovo
Nel corso della revisione sono emerse preoccupazioni specifiche in merito alla genotossicità e alla neurotossicità nello sviluppo. L’EFSA, a seguito di ulteriori discussioni tra esperti e di una valutazione aggiornata, ha confermato che non è possibile escludere il potenziale genotossico del clorpirifos metile; inoltre sono state evidenziate preoccupazioni per la neurotossicità nella fase di sviluppo e un’associazione epidemiologica tra esposizione a clorpirifos e/o clorpirifos metile ed effetti negativi sullo sviluppo neurologico dei bambini. È stato inoltre ritenuto opportuno considerare la sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Sulla base di tali elementi, per uno o più impieghi rappresentativi non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha quindi ritenuto che la valutazione del rischio ambientale, pur non completata, non potesse mutare l’esito negativo già emerso sul piano della salute umana e non dovesse ritardare ulteriormente la decisione.
Effetti sulla disciplina UE delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga 112 dell’allegato, parte A, relativa al clorpirifos metile. Ne consegue la cancellazione della sostanza dall’elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Conseguenze per gli Stati membri e per i prodotti fitosanitari
Gli Stati membri devono revocare entro il 16 febbraio 2020 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos metile. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque scadere entro il 16 aprile 2020 e non può superare tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore, efficacia e possibilità di nuova domanda
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo precisa infine che il mancato rinnovo non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del clorpirifos metile ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile non è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento si fonda sulle conclusioni scientifiche secondo cui non è stato possibile escludere il potenziale genotossico della sostanza e sono emerse preoccupazioni relative alla neurotossicità dello sviluppo.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 112 relativa al clorpirifos metile, con conseguente eliminazione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello UE.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos metile entro il 16 febbraio 2020.
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve scadere entro il 16 aprile 2020 e, in ogni caso, non può superare tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del clorpirifos metile ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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