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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/8

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2020/8 del Consiglio del 7 gennaio 2020 che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Normativa europea32020R0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/8 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo al Mali, dando attuazione all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770. L’intervento consiste nell’inserimento di cinque nuove persone nell’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei beni, in seguito alle decisioni del comitato sanzioni ONU istituito dalla risoluzione 2374 (2017). Le ragioni dell’iscrizione sono collegate, a seconda dei casi, all’ostacolo o al compromesso dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, all’ostruzione degli aiuti umanitari o al sostegno a persone ed entità sanzionate e a gruppi terroristici.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 aggiungendo cinque persone all’elenco delle misure restrittive relative alla situazione in Mali.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore. Riguarda le persone fisiche inserite nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770, nell’ambito delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Mali, in particolare il congelamento dei beni e le restrizioni collegate previste da tale regime sanzionatorio. Il regolamento opera come atto di esecuzione di una decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/8 del Consiglio: misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/8 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Mali, attuando l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770. Esso recepisce l’aggiornamento deciso dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2019, che ha esteso l’elenco delle persone soggette a congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2374 (2017).

Base giuridica e finalità

Il Consiglio richiama il TFUE, il regolamento (UE) 2017/1770 e la proposta dell’Alto Rappresentante. Nei considerando si precisa che il Consiglio aveva già adottato il regolamento quadro nel 2017 e che, a seguito delle nuove designazioni ONU, era opportuno modificare conseguentemente l’allegato I del regolamento di base.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Sul piano materiale incide sull’elenco delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive nel contesto del Mali, con effetti tipici del congelamento dei beni e delle restrizioni collegate previste dal regime sanzionatorio di riferimento.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770

L’unica disposizione sostanziale dell’atto è l’articolo 1, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 secondo il testo dell’allegato al regolamento di esecuzione. Le persone aggiunte all’elenco sono cinque:

  • Ahmed Ag Albachar
  • Houka Houka Ag Alhousseini
  • Mahri Sidi Amar Ben Daha
  • Mohamed Ben Ahmed Mahri
  • Mohamed Ould Mataly

Ragioni delle designazioni

Le schede dell’allegato illustrano le condotte che giustificano l’inserimento nelle liste.

Per Ahmed Ag Albachar, la designazione è collegata all’ostruzione dell’inoltro e della distribuzione di aiuti umanitari e al compromesso dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali. Il testo evidenzia il suo ruolo di controllo sulle attività umanitarie nella regione di Kidal, la capacità di influenzare progetti, operatori e distribuzioni, e l’uso della sua posizione per fini personali e politici.

Per Houka Houka Ag Alhousseini, l’iscrizione deriva da azioni che ostacolano o compromettono l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione. La descrizione sottolinea il suo ruolo di cadi a Timbuctù, il sostegno a figure e gruppi che hanno ostacolato il processo di pace e la sua influenza locale acquisita anche attraverso l’uso della paura e di risorse armate.

Per Mahri Sidi Amar Ben Daha, la motivazione riguarda l’ostacolo all’attuazione dell’accordo, in particolare mediante il blocco delle consultazioni regionali previste dalla tabella di marcia approvata nel marzo 2018. Il testo evidenzia inoltre il suo sostegno a soggetti ritenuti compromessi da violazioni del cessate il fuoco e attività criminali.

Per Mohamed Ben Ahmed Mahri, la designazione si fonda sull’agire per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone e entità sanzionate, nonché sul sostegno e finanziamento mediante proventi della criminalità organizzata. Il testo richiama traffici di stupefacenti, in particolare grandi operazioni di cannabis, oltre al sostegno a gruppi terroristici armati.

Per Mohamed Ould Mataly, l’inserimento è motivato dall’aver compiuto azioni che ostacolano o ritardano l’attuazione dell’accordo, tra cui il blocco delle consultazioni regionali e la partecipazione a iniziative contrarie al processo di pace. L’allegato richiama anche i suoi legami con il contesto politico e con figure coinvolte nel regime sanzionatorio.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunti all’elenco cinque soggetti: Ahmed Ag Albachar, Houka Houka Ag Alhousseini, Mahri Sidi Amar Ben Daha, Mohamed Ben Ahmed Mahri e Mohamed Ould Mataly.

Base giuridica e collegamento con le decisioni ONU

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770, a seguito della decisione del 19 dicembre 2019 del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha aggiunto cinque persone all’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2374 (2017).

Motivazioni dell’iscrizione nelle liste

Le singole iscrizioni sono motivate da condotte diverse ma tutte riconducibili al regime di sanzioni sul Mali: ostacolo o compromissione dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione; ostruzione dell’inoltro, dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari; sostegno o finanziamento di persone ed entità già sanzionate; coinvolgimento in criminalità organizzata, traffico di stupefacenti e sostegno a gruppi terroristici.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: profili dei soggetti designati

L’allegato riporta, per ciascuna persona aggiunta, dati identificativi e motivazioni dell’inserimento: per Ahmed Ag Albachar l’ostruzione degli aiuti umanitari e dell’accordo; per Houka Houka Ag Alhousseini l’ostacolo all’attuazione dell’accordo; per Mahri Sidi Amar Ben Daha il blocco di consultazioni e il sostegno a soggetti compromettenti; per Mohamed Ben Ahmed Mahri il sostegno e finanziamento tramite proventi di traffici illeciti e collegamenti con gruppi terroristici; per Mohamed Ould Mataly l’ostacolo e il ritardo nell’attuazione dell’accordo e il suo coinvolgimento in iniziative contrarie al processo di pace.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzionimisure restrittiverelazioni internazionali

Testo integrale

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