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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/16

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/16 della Commissione del 10 gennaio 2020 che autorizza l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento, iscrivendolo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’uso è ammesso solo negli integratori alimentari e a condizioni di impiego rigorose, con limiti massimi di 300 mg/giorno per la popolazione adulta in generale e di 230 mg/giorno per le donne in gravidanza e allattamento. Il regolamento prevede inoltre una tutela dei dati scientifici per cinque anni a favore del richiedente originario, ChromaDex Inc., e aggiorna di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Autorizzazione dell’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica al nicotinamide riboside cloruro in quanto nuovo alimento, destinato all’uso negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, per la popolazione adulta in generale e, con limite specifico, per le donne in gravidanza e allattamento. L’autorizzazione riguarda il mercato dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Per cinque anni dall’entrata in vigore opera una tutela dei dati a favore di ChromaDex Inc.; restano impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Nicotinamide riboside cloruro come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 autorizza l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si colloca nell’ambito della procedura di autorizzazione dei nuovi alimenti basata sulla valutazione scientifica dell’EFSA e sull’aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. ChromaDex Inc. ha presentato domanda il 10 maggio 2018 per l’uso del nicotinamide riboside cloruro come fonte di niacina negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale, con livello massimo proposto di 300 mg/giorno, chiedendo anche l’inserimento della nicotinamide riboside tra le forme di niacina rilevanti ai fini della direttiva 2002/46/CE.

La Commissione ha consultato l’EFSA l’8 ottobre 2018. Il 4 luglio 2019 l’Autorità ha adottato il proprio parere scientifico, concludendo che il nicotinamide riboside cloruro è sicuro alle condizioni d’uso valutate: 300 mg/giorno per la popolazione adulta in generale, escluse le donne in gravidanza e allattamento, e 230 mg/giorno per le donne in gravidanza e allattamento. La Commissione ritiene quindi soddisfatti i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Tutela dei dati e uso esclusivo temporaneo

Un elemento centrale del regolamento è la tutela dei dati scientifici presentati dal richiedente. La Commissione riconosce che alcuni studi non pubblicati erano essenziali per valutare sia la biodisponibilità sia la sicurezza del nuovo alimento, e che le conclusioni dell’EFSA non avrebbero potuto essere raggiunte senza tali dati. Per questo motivo, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283, gli studi protetti non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

In conseguenza di tale tutela, per lo stesso periodo solo ChromaDex Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nicotinamide riboside cloruro, salvo che un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione senza fare riferimento ai dati protetti o con il consenso della società titolare. Il regolamento precisa tuttavia che altri operatori possono presentare domande autonome basate su informazioni ottenute lecitamente.

Condizioni di impiego negli integratori alimentari

L’autorizzazione è limitata agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE. I limiti massimi di impiego sono fissati in modo distinto:

  • 300 mg/giorno per la popolazione adulta in generale, escluse le donne in gravidanza e allattamento;
  • 230 mg/giorno per le donne in gravidanza e allattamento.

Il regolamento ribadisce che l’autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, il che è rilevante per gli operatori del settore in termini di conformità anche alle regole specifiche sugli integratori alimentari.

Etichettatura e specifiche del nuovo alimento

L’allegato stabilisce che la denominazione da utilizzare in ეტichetta è "Nicotinamide riboside cloruro". La voce inserita nella tabella 1 dell’elenco dell’Unione richiama inoltre che l’iscrizione si fonda su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale e che la tutela dei dati scade il 20 febbraio 2025.

Sul piano tecnico, l’allegato descrive il nuovo alimento come forma sintetica della nicotinamide riboside, con contenuto minimo del 90% di nicotinamide riboside cloruro, prevalentemente nella forma β. Sono inoltre definite caratteristiche di composizione e limiti di purezza, tra cui:

  • colore da bianco a marrone chiaro;
  • forma in polvere;
  • identificazione mediante RMN;
  • umidità non superiore al 2%;
  • limiti per solventi residui come acetone, metanolo, acetonitrile e metil terziario-butil-etere;
  • limiti per sottoprodotti di reazione quali acetato di metile, acetammide e acido acetico;
  • arsenico non superiore a 1 mg/kg;
  • criteri microbiologici con conteggio totale su piastra, lieviti e muffe ed assenza di Escherichia coli in 10 g.

Modifica dell’elenco dell’Unione e applicazione temporale

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, inserendo la nuova voce nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco dell’Unione

Il nicotinamide riboside cloruro, come specificato nell’allegato, è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (art. 1, par. 1).

Tutela dei dati e autorizzazione esclusiva temporanea

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo ChromaDex Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati protetti o con il consenso della società (art. 1, par. 2). Gli studi contenuti nel fascicolo non possono essere utilizzati senza il consenso di ChromaDex Inc. a vantaggio di un richiedente successivo per lo stesso periodo (art. 2).

Condizioni d’uso negli integratori alimentari

L’uso è autorizzato esclusivamente per gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE. I livelli massimi sono pari a 300 mg/giorno per la popolazione adulta in generale, escluse le donne in gravidanza e allattamento, e a 230 mg/giorno per le donne in gravidanza e allattamento (allegato, tabella 1).

Requisiti di etichettatura

La denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento è "Nicotinamide riboside cloruro". L’allegato prevede inoltre la menzione dell’avvenuta autorizzazione, della base scientifica protetta e della data finale di tutela dei dati, 20 febbraio 2025 (allegato, tabella 1).

Specifiche del nuovo alimento

Il nuovo alimento è descritto come forma sintetica della nicotinamide riboside, con contenuto minimo del 90% di nicotinamide riboside cloruro, prevalentemente nella forma β. L’allegato stabilisce specifiche analitiche e di purezza, tra cui limiti per solventi residui, sottoprodotti di reazione, arsenico e criteri microbiologici (allegato, tabella 2).

Modifica del regolamento (UE) 2017/2470

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per inserire la nuova voce relativa al nicotinamide riboside cloruro nelle tabelle 1 e 2 (art. 3).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 4).

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentiintegratori alimentarietichettatura alimentaretutela dei dati

Testo integrale

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