Regolamento (UE) 2020/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione del 10 gennaio 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del clorpirifos, sulla base delle criticità emerse nella valutazione del rischio per la salute umana, in particolare per possibili effetti genotossici e neurotossici nello sviluppo. Di conseguenza, il clorpirifos è soppresso dall’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos e conseguente aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva clorpirifos nell’ambito dell’autorizzazione e del rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Produce effetti nei confronti degli Stati membri, che devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos, e incide sull’elenco delle sostanze approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; è testo rilevante ai fini del SEE. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell’approvazione del clorpirifos
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della procedura di rinnovo e delle valutazioni tecnico-scientifiche effettuate dall’EFSA, conclude per il mancato rinnovo dell’approvazione del clorpirifos, in ragione di criticità non superate con riguardo alla salute umana.
Contesto della decisione e motivazione scientifica
Il clorpirifos era stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, quindi, considerato sostanza approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, risultando inserito nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione era in scadenza il 31 gennaio 2020. Le domande di rinnovo erano state presentate nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e corredate dei fascicoli supplementari richiesti.
La procedura di valutazione ha visto l’intervento dello Stato membro relatore, dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione, oltre a una consultazione pubblica e a ulteriori richieste di informazioni. Tuttavia, la dichiarazione EFSA del 31 luglio 2019 ha confermato l’esistenza di aspetti critici di preoccupazione: sulla base delle informazioni disponibili non poteva essere escluso un potenziale genotossico, erano emersi risultati positivi in studi in vitro e in vivo, non era possibile stabilire valori di riferimento sanitari né svolgere le pertinenti valutazioni dei rischi per i consumatori e per gli usi non alimentari, ed erano stati osservati effetti di neurotossicità nello sviluppo nei ratti, oltre a evidenze epidemiologiche di un’associazione con effetti negativi sullo sviluppo neurologico dei bambini. Gli esperti della revisione paritaria avevano anche ritenuto opportuno classificare la sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Effetto principale: mancato rinnovo e rimozione dall’elenco UE
In forza dell’articolo 1, l’approvazione del clorpirifos non è rinnovata. Conseguentemente, l’articolo 2 dispone la soppressione della riga 111 relativa al clorpirifos dall’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate.
Misure transitorie per gli Stati membri
Per consentire l’adeguamento dei regimi autorizzativi nazionali, l’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos entro il 16 febbraio 2020.
L’articolo 4 disciplina il possibile periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009: se concesso dagli Stati membri, tale periodo deve comunque scadere entro il 16 aprile 2020. Il considerando 16 precisa che la tolleranza non dovrebbe superare tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Rapporti con altre procedure e possibilità di nuova domanda
Il regolamento richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 aveva prorogato il periodo di approvazione del clorpirifos fino al 31 gennaio 2020 per consentire il completamento della procedura di rinnovo. Nonostante il mancato rinnovo, il provvedimento chiarisce espressamente che resta ferma la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di approvazione del clorpirifos ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 5, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva clorpirifos non è rinnovata, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo nell’allegato, parte A, la riga 111 relativa al clorpirifos.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos entro il 16 febbraio 2020.
Periodo di tolleranza
L’articolo 4 prevede che l’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scada entro il 16 aprile 2020; il considerando 16 precisa che tale periodo non dovrebbe superare tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ragioni del mancato rinnovo
Nei considerando si richiama la valutazione EFSA e la persistenza di preoccupazioni critiche sulla salute umana: non si può escludere un potenziale genotossico; non è possibile fissare valori di riferimento sanitari né completare le valutazioni dei rischi per consumatori e rischi non alimentari; sono stati osservati effetti di neurotossicità nello sviluppo e vi sono prove epidemiologiche di associazione con effetti negativi sullo sviluppo neurologico dei bambini.
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