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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un professionista conveniva in giudizio la committente pubblica chiedendo il pagamento del compenso pattuito per la progettazione definitiva di lavori di ristrutturazione di una centrale termica e di un circuito di alimentazione per reparti speciali, oltre al risarcimento dei danni. La committente eccepiva l'inadempimento ex art. 1460 c.c., sostenendo che il progetto definitivo fosse incompleto e non conforme alla normativa allora vigente. I giudici di merito, anche sulla base di consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in appello, ritenevano che il progetto presentasse carenze essenziali: mancanza di elaborati con calcoli preliminari, relazione descrittiva priva di indicazioni su criteri di scelta e caratteristiche di alcuni componenti, computo metrico con voci generiche e prezzi a corpo. Ritenevano dunque che l'inesatto adempimento fosse grave e che il rifiuto della committente di pagare fosse giustificato. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione degli artt. 1455 e 1460 c.c., sostenendo che il vizio del progetto era solo modesto e che, in ogni caso, l'eccezione d'inadempimento non poteva operare; 2) violazione degli artt. 1175, 1375 e 1460 c.c., assumendo che la committente avesse tenuto un comportamento contrario a buona fede e correttezza, avendo pretestuosamente rifiutato l'approvazione dopo aver usato il progetto per conseguire un finanziamento regionale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, e cioè l'utilizzazione del progetto da parte della committente per ottenere il finanziamento regionale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso nella parte in cui pretendeva di sovrapporre alla valutazione di merito una diversa lettura dell'inadempimento, e inammissibili le censure che miravano in sostanza a contestare l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda di pagamento del compenso. Ha ribadito che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. va valutata in termini di equivalenza e causalità tra le prestazioni, con riguardo all'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, e che nel caso concreto le carenze del progetto definitivo erano tali da integrare un inesatto adempimento grave, giustificando il rifiuto di pagamento della committente. Le censure del ricorrente sono state reputate in parte infondate e in parte inammissibili perché, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per chiarire che il criterio della scarsa importanza dell'inadempimento opera sul piano della risoluzione e non coincide con la valutazione richiesta dall'art. 1460 c.c.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento opera se vi è equivalenza tra inadempimento di una parte e prestazione rifiutata dall'altra, e il rifiuto è giustificato solo se successivo e causalmente collegato all'inadempimento altrui

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti

  • art. 116 c.p.c.

    evocato dalla Corte per ribadire la libertà di valutazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo prova legale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 16, commi 2 e 4, L. n. 109 del 1994

    assunti come parametri per valutare contenuto e completezza del progetto definitivo

  • artt. 26, 31 e 32 del regolamento di attuazione della L. n. 109 del 1994

    richiamati nei rilievi della committente, ma la Corte rileva che il rapporto era regolato dalla legge e non dal regolamento, non contemplato dalla convenzione al momento della stipula

Massime di principio

  • Ai fini dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non rileva la sola importanza astratta del singolo difetto della prestazione, ma la sua incidenza concreta sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e sull'interesse della controparte.
  • Il rifiuto di eseguire la propria prestazione è legittimo solo se è successivo e causalmente giustificato dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento dell'altra parte.
  • La deduzione in cassazione di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia stato del tutto omesso l'esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non quando si contesti la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Nel contratto di progettazione, il contenuto dell'obbligazione va parametrato alla normativa applicabile al momento della convenzione e agli elaborati essenziali richiesti per il livello di progettazione pattuito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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