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Ordinanza

Ordinanza n. 10869/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento - previa tutela cautelare -dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di convocazione per formalizzare l?istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di convocazione per formalizzare l'istanza di visto per motivi di lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI, previa tutela cautelare, rispetto alla richiesta di convocazione necessaria per formalizzare un'istanza di visto per lavoro subordinato. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per la mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti, legalizzata nelle forme prescritte, da parte del lavoratore extra UE individuato come unico soggetto effettivamente munito di legittimazione attiva, secondo i criteri richiamati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda contro il silenzio né ha deciso definitivamente sulla tutela cautelare. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti l'unica questione relativa all'ammissibilità del ricorso, concernente la tempestività e la legalizzazione della procura speciale conferita dal lavoratore extra UE, ritenuto l'unico soggetto legittimato ad agire. È stato assegnato alle parti un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla questione, con fissazione della successiva udienza camerale al 6 ottobre 2026. Le generalità della parte interessata sono state oscurate per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla natura dell'azione proposta contro il silenzio della pubblica amministrazione; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Individua i presupposti per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025

    Richiamata per i criteri relativi alla legittimazione attiva nel giudizio, in relazione alla procura speciale alle liti del lavoratore extra UE richiedente il visto.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie e rinviando la decisione definitiva.
  • Nell'azione contro il silenzio relativo alla convocazione per formalizzare una domanda di visto per lavoro subordinato, la legittimazione attiva può spettare al solo lavoratore straniero direttamente interessato alla formalizzazione dell'istanza, con conseguente necessità di verificare la tempestività e la regolarità, inclusa la legalizzazione nelle forme prescritte, della procura speciale da lui conferita.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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