Sentenza del 23/09/2016 n. 18675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982, sostenendo che essa riguarda esclusivamente gli atti di trasferimento di immobili inseriti in piani di recupero finalizzati allo sviluppo dell'edilizia abitativa. L'immobile compravenduto era invece un complesso industriale dismesso, classificato catastalmente nelle categorie D/7 e D/1, e quindi un immobile strumentale per natura. Secondo l'Ufficio, il solo inserimento in un piano di recupero non era sufficiente a riconoscere l'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che l'agevolazione fiscale è una norma eccezionale, da interpretare restrittivamente, e non spetta per il trasferimento di immobili industriali o comunque diversi da quelli destinati all'edilizia abitativa, anche se compresi in un piano di recupero. Il secondo motivo, relativo al rapporto tra l'agevolazione e l'assoggettamento a IVA, è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5
L'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa è prevista per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero.
La disposizione ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente. L'agevolazione è diretta a favorire lo sviluppo della sola edilizia abitativa e non si applica al trasferimento di immobili industriali o strumentali per natura.
Legge 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e seguenti
Le norme definiscono i piani di recupero ai quali si riferisce l'agevolazione, ma la loro inclusione non rende automaticamente agevolabile qualsiasi immobile: deve comunque ricorrere la finalità di recupero dell'edilizia abitativa.
Decreto-legge n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis
La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione in relazione all'applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali agli immobili strumentali per natura. Il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali costituiscono eccezioni al regime ordinario e, in caso di dubbio, devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estenderle oltre i casi espressamente previsti.
- L'inserimento di un immobile in un piano di recupero non è sufficiente, da solo, a ottenere l'agevolazione; occorre verificare anche la destinazione e la natura dell'immobile, nonché la finalità abitativa dell'intervento.
- Gli immobili industriali o strumentali per natura, come quelli classificati nelle categorie catastali D/1 e D/7, normalmente non beneficiano dell'agevolazione prevista per il recupero dell'edilizia abitativa.
- In una controversia analoga è essenziale distinguere tra la mera localizzazione dell'immobile in un piano urbanistico di recupero e la concreta riconducibilità dell'operazione alla finalità abitativa richiesta dalla norma.
- Quando una decisione può essere fondata su un motivo principale, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 87 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 5426 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 5442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18628 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18629 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18631 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →