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Sentenza

Sentenza del 24/02/2022 n. 6284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla disapplicazione, per il periodo d'imposta 2011, dell'agevolazione Irap consistente nella deduzione del c.d. cuneo fiscale. L'Ufficio aveva negato il beneficio sostenendo che la società opera in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa (esclusione prevista dall'art. 11 D.Lgs. 446/1997). Le questioni decisive erano: (i) la qualificazione giuridica dei rapporti fra ente pubblico e operatore (concessione traslativa vs appalto di servizi) e (ii) la natura economica della "tariffa" (se la tariffa applicata fosse effettivamente remunerativa, ossia idonea a coprire il costo fiscale e generare profitto). In primo grado la CTP annullò parte dell'accertamento (sul trasporto stradale) e confermò l'altro; la CTR motivò rigettando l'appello dell'Ufficio e accogliendo l'incidentale della contribuente ritenendo che, pur in presenza di elementi di concessione, la tariffa non fosse remunerativa perché il prezzo per gli utenti è un prezzo politico che non copre il costo fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia (primo motivo) ritenendo che la CTR non abbia correttamente risolto la questione preliminare e necessaria della esatta qualificazione giuridica del rapporto (concessione traslativa vs appalto). La sentenza impugnata è cassata e il processo rinviato alla CTR per nuovo esame, demandando al giudice di merito di inquadrare il rapporto in uno dei due schemi negoziali e verificare, di conseguenza, la sussistenza o meno dei presupposti ostativi all'agevolazione Irap. Il ricorso incidentale della contribuente è respinto; alcuni motivi dell'Ufficio (secondo e terzo) sono stati assorbiti o respinti secondo le specifiche indicate in motivazione. La Corte ha inoltre disposto il rinvio anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11

    Disciplina l'agevolazione Irap (deduzione del cuneo fiscale) e prevede l'esclusione per le imprese che svolgono public utilities in forza di concessione traslativa e a tariffa remunerativa; la verifica richiede accertamento della natura giuridica del rapporto e della remuneratività della tariffa

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 266 (Finanziaria 2007)

    Modifica l'art. 11 del D.Lgs. 446/1997 introducendo la riduzione del cuneo fiscale e i presupposti di esclusione per imprese in concessione e a tariffa remunerativa; la giurisprudenza interpreta la 'tariffa' come remunerativa se capace di generare profitto

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Norme processuali sul procedimento davanti alle Commissioni tributarie; richiamate in relazione alla validità del procedimento e alla motivazione

  • D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 30

    Richiamato rispetto alla disciplina dei contratti di concessione/appalto (elementi rilevanti per la qualificazione giuridica del rapporto)

  • D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 19

    Citato in riferimento alla normativa fiscale applicabile alla determinazione della base imponibile e agli istituti agevolativi

  • Codice Civile, artt. 1362 e 1363

    Richiamati in relazione all'interpretazione dei contratti e alla distinzione fra tipologie contrattuali (concessione vs appalto)

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte distingue anomalie motivazionali rilevanti da mera insufficienza della motivazione

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma processuale sulla partecipazione al contributo unificato; la Corte dà atto degli effetti per il ricorrente incidentale

Massime di principio

  • Per stabilire il diritto alla deduzione del cuneo Irap occorre prima qualificare giuridicamente il rapporto tra ente pubblico e gestore: se si tratta di appalto di servizi il beneficio in genere spetta; se si tratta di concessione traslativa occorre poi valutare la remuneratività della tariffa
  • La 'tariffa remuneratoria' ai fini dell'esclusione dall'agevolazione va intesa in senso economico sostanziale: è remunerativa se complessivamente (tariffe utenti + corrispettivi pubblici) copre il costo fiscale e consente un margine/profitto, non limitandosi alla sola presenza di un prezzo politico per l'utenza
  • Il giudice di merito deve compiere un'analisi puntuale e motivata sia sul profilo giuridico (qualificazione contratto: concessione vs appalto) sia su quello economico (calcolo/accertamento della effettiva copertura dei costi da parte della tariffa); insufficiente motivazione o inquadramento misto e non risolto può essere motivo di cassazione e rinvio
  • In sede di controllo tributario non è decisivo il solo nomen iuris del contratto: rilevano gli elementi sostanziali e la concreta disciplina economica del rapporto (remunerazioni riconosciute dall'amministrazione, natura delle tariffe, rischi e oneri trasferiti al gestore)
  • La giurisprudenza di legittimità richiede motivazioni non contraddittorie e coerenti; vizi di motivazione consistenti (contrasti irriducibili o motivazioni apparenti) sono rilevanti in cassazione

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