Cassazione Penale, Ordinanza n. 21379/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto generico e manifestamente infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione puntuale e corretta sulla determinazione della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un solo motivo: ha lamentato l'illogicità e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato il comportamento confessorio dell'imputato. La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, richiamando la motivazione puntuale e giuridicamente corretta già resa dalla sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo sulla pena era generico e manifestamente infondato, quindi non idoneo a superare il controllo di legittimità sulla motivazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla determinazione della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; una doglianza meramente assertiva, generica o ripetitiva è inammissibile.
- La mera allegazione di un comportamento confessorio dell'imputato non impone, di per sé, una riduzione della pena se la sentenza di merito ha già motivato in modo puntuale e logicamente corretto sulla dosimetria sanzionatoria.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →