Cassazione Penale, Sentenza n. 2599/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p., deducendo omissione di motivazione: la Corte territoriale, nel sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria, non ha valutato le "complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita" dell'imputato e del suo nucleo familiare come previsto dall'art. 56-quater legge n. 689/1981, e ha fissato il valore giornaliero della multa in euro 250 senza alcuna motivazione sul punto, non indicando come si sia giunti a quella misura rispetto al minimo di euro 5 previsto dalla giurisprudenza e dalla normativa costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena pecuniaria e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio sul punto. Il motivo dell'annullamento è l'assenza di motivazione della Corte territoriale circa la valutazione delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato (necessarie per stimare la capacità di adempiere e il grado di afflittività della pena pecuniaria) e l'omessa spiegazione della ragione per cui è stata fissata la quota giornaliera in euro 250.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Permette al ricorrente di dedurre violazione di legge e/o contraddittorietà della motivazione; qui usato per censurare la mancata motivazione sulla determinazione della pena sostitutiva
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Consente di denunciare omessa motivazione; la Cassazione ha ritenuto sussistente omissione motivazionale in ordine al valore giornaliero della multa e alla mancata valutazione delle condizioni dell'imputato
art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 56-quater, legge 24/11/1981 n. 689
Stabilisce che nella determinazione del valore medio giornaliero della pena pecuniaria il giudice deve tener conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare; la sua violazione ha giustificato l'annullamento
art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.
art. 545-bis, comma 2, c.p.p.
Attribuisce al giudice la possibilità di acquisire d'ufficio informazioni dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna o dalla polizia giudiziaria sulle condizioni soggettive del condannato; tale potere può supplire alla mancanza di documentazione
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri di determinazione della pena (circostanze personali e obiettive, funzione della pena); la Cassazione ricorda che, pur essendo richiesta motivazione meno articolata per pene sotto la media edittale, per la pena pecuniaria sostitutiva è necessario un esame delle condizioni economico-personali
Sentenze Corte Costituzionale n. 15/2020 e n. 22/2022
Corte Cost. nn. 15/2020 e 22/2022
Le pronunce hanno richiamato che la previgente conversione con quota giornaliera fissa in euro 250 aveva reso la sostituzione della pena pecuniaria un privilegio per i soli abbienti, contrastando l'art. 3 Cost.; perciò è stato previsto un minimo di euro 5 e un massimo di euro 2.500 per la quota giornaliera
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza sostanziale invocato come parametro di valutazione dell'accessibilità della pena pecuniaria sostitutiva
art. 135 cod. pen.
Norma generale sulla determinazione della pena pecuniaria; la Cassazione osserva che il nuovo sistema di ragguaglio (5-2.500 euro) è stato fissato indipendentemente da tale articolo
Massime di principio
- Quando il giudice sostituisce una pena detentiva con una pena pecuniaria deve motivare espressamente la scelta del valore giornaliero nella forbice 5-2.500 euro, indicando come le condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato (e del nucleo familiare) abbiano inciso sulla determinazione della quota
- La mancata valutazione/documentazione delle condizioni personali può essere integrata d'ufficio dal giudice mediante acquisizione di informazioni dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna o dalla polizia giudiziaria (art. 545-bis, comma 2 c.p.p.) e l'omissione di tale valutazione può determinare l'annullamento con rinvio
- Anche se per pene commisurate al di sotto o intorno alla media edittale la motivazione può essere sintetica (richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.), la scelta della pena pecuniaria sostitutiva richiede comunque una analisi specifica delle condizioni economico-personali perché incide sulla capacità di adempiere e sul grado di afflittività
- La difesa dovrebbe produrre in sede di merito documentazione sulle condizioni economiche e di vita (redditi, patrimonio, carichi familiari, situazione lavorativa) o comunque chiedere che il giudice acquisisca d'ufficio tali informazioni; l'assenza di prova non esclude il dovere del giudice di motivare la decisione
- In mancanza di motivazione sufficiente circa la determinazione della quota giornaliera, la Corte di Cassazione tende ad annullare la parte relativa all'entità della pena pecuniaria e a rinviare per un nuovo esame
- I limiti minimi e massimi (5 e 2.500 euro) devono essere rispettati e la collocazione della pena pecuniaria all'interno di tale intervallo deve risultare da specifica valutazione dei criteri di afflittività e capacità contributiva
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