Cassazione Penale, Sentenza n. 34317/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver adeguatamente considerato la sua qualità di collaboratore di giustizia (art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 conv. con legge n. 82/1991) e la partecipazione al programma trattamentale attestata dalle autorità penitenziarie, nonché per non aver applicato correttamente il principio di gradualità nella valutazione delle misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato che la sola condizione di collaboratore di giustizia non è sufficiente, di per sé, a superare la fase iniziale del percorso rieducativo necessaria per concedere il permesso premio; il Tribunale ha valutato complessivamente reato commesso, precedenti penali, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e esiti delle osservazioni intramurarie, riscontrando elementi che giustificavano un'ulteriore fase di valutazione interna e l'applicazione del principio di gradualità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma che disciplina la concessione del permesso premio; la sua applicazione richiede una valutazione sulle premesse meritorie e sull'utilità concreta del beneficio in relazione al percorso rieducativo del detenuto, valutazione fondata sugli elementi forniti dalle istituzioni penitenziarie.
art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
Riconosce rilevanza alla condizione di collaboratore di giustizia; secondo la Corte, tale condizione è un elemento rilevante ma non automaticamente determinante per la concessione di benefici: deve essere valutata nel contesto complessivo del percorso rieducativo e delle informazioni istituzionali.
principio di gradualità
Indica che le misure alternative alla detenzione devono essere applicate in maniera progressiva e valutata nel tempo; il giudice deve verificare l'attualità della risocializzazione e la concreta proficuità del beneficio, prevedendo eventualmente ulteriori periodi di osservazione intramuraria.
Massime di principio
- La qualifica di collaboratore di giustizia è un elemento favorevole ma non automaticamente sufficiente a ottenere permessi premio o altre misure alternative: va valutata insieme agli altri elementi di rischio e al percorso rieducativo.
- Per ottenere un permesso premio è necessario dimostrare progressi concreti e attuali nel percorso trattamentale; le attestazioni delle autorità penitenziarie e le osservazioni intramurarie sono decisive.
- Il giudice applica il principio di gradualità: le misure alternative vanno concesse in modo progressivo e basandosi su un giudizio prognostico positivo sulla risocializzazione, non solo su situazioni pregresse.
- Precedenti penali, pendenze processuali, informazioni di polizia e la condotta carceraria possono prevalere sulla sola qualità di collaboratore se indicano una persistente propensione a delinquere o mancanza di revisione critica.
- In casi simili, chi chiede il beneficio dovrebbe produrre documentazione dettagliata e aggiornata (report trattamentali, valutazioni comportamentali, programmi di reinserimento e garanzie esterne) per dimostrare l'effettiva utilità e sicurezza del permesso premio.
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