Sentenza n. 995/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1304/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta Docente, di importo annuo pari a 500 euro, per tre anni scolastici. Ha documentato la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme riconosciute dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e obbligo di provvedere, su istanza della parte, entro ulteriori sessanta giorni. Ha disposto, a carico dell'amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo pagamento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e comunque non cumulabile con gli interessi legali per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi, circostanza non documentata. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite PAT e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude, in materia retributiva, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, se provata.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le esecuzioni di decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartiene all'amministrazione debitrice e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione sono sufficienti, ai fini dell'azione, la definitività del titolo e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento decorrente dalla notificazione del titolo, purché tali circostanze siano provate in giudizio.
- Quando il titolo giudiziale impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, anche con facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla sorte capitale e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Per le condanne pecuniarie della pubblica amministrazione, la disciplina sull'assenza di compenso del commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente quando l'ausiliario appartiene all'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Nell'esecuzione di crediti retributivi o assimilati successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione è riconoscibile solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi e previa prova della sua spettanza.
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