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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36366/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi l'esito dell'ordinanza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di affidamento in prova da eseguirsi all'estero. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso censurava l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Trieste aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova da eseguirsi in Slovenia. La doglianza si fondava sull'assunto che, essendo la pena irrogata da autorità giudiziaria italiana ma in corso di esecuzione in Slovenia a seguito di revoca di mandato di arresto europeo, l'autorità italiana avrebbe comunque potuto disporre una misura alternativa. La Corte rileva però che il ricorso non contesta efficacemente la ragione posta a base dell'inammissibilità, ossia la competenza dello Stato di esecuzione sulle modalità di esecuzione della pena e sulle misure conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 17 della decisione quadro GAI 909/2008

    L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti (...) a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono

    La disposizione è letta nel senso che, quando la pena è eseguita nello Stato di esecuzione, la competenza a decidere sulle modalità esecutive e sulle misure conseguenti spetta esclusivamente a tale Stato, precludendo al giudice italiano la decisione su misure alternative da eseguirsi in quel contesto.

Massime di principio

  • Quando la pena è in corso di esecuzione in uno Stato estero individuato come Stato di esecuzione, la disciplina delle modalità esecutive e delle misure alternative compete esclusivamente all'autorità di quello Stato, se la norma applicabile attribuisce ad esso la competenza esclusiva.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti in modo specifico con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e non ne scardini il fondamento giuridico.
  • La mera circostanza che la pena sia stata irrogata da un'autorità giudiziaria italiana non consente, di per sé, al giudice italiano di disporre misure alternative quando l'esecuzione sia stata trasferita all'estero secondo la disciplina sovranazionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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