Cassazione Penale, Ordinanza n. 01375/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della propria responsabilità penale e al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali censurati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi, privi di specifica critica alla motivazione della sentenza di appello e non sorretti da adeguata enunciazione delle ragioni di diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma il giudice di merito l'aveva negata; la Cassazione non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso sul punto.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, alla condanna alle spese processuali consegue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non riportato.
art. 606 c.p.p.
La decisione richiama implicitamente i limiti del ricorso per cassazione, affermando che non sono consentite doglianze che si limitino a riprodurre censure già esaminate senza specifica critica alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già respinte dal giudice di merito, senza un confronto effettivo e specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica analitica della sentenza impugnata e l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali censurati; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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