Cassazione Penale, Ordinanza n. 29898/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata esclusa la rifusione delle spese della parte civile, perché la sua memoria non ha esplicitato le ragioni a sostegno delle conclusioni e non ha apportato un effettivo contributo alla dialettica processuale.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e all'asserita erronea valutazione degli elementi di prova, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico e diretto, in modo non consentito, a sollecitare una rivalutazione del merito senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. La memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente è stata reputata meramente reiterativa delle doglianze già svolte. La parte civile ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Non è richiamato espressamente nel testo fornito; la decisione riguarda il ricorso per cassazione e la sua inammissibilità per genericità del motivo.
È applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza di merito è inammissibile se si risolve in doglianze generiche e in una richiesta di rivalutazione del fatto, senza indicazione puntuale di specifici travisamenti probatori o di precisi vizi argomentativi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito attraverso censure che mirino soltanto a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- La memoria difensiva che si limiti a reiterare i motivi già formulati nel ricorso, senza apportare argomenti nuovi o specifici, non è idonea a superare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le spese della parte civile non possono essere poste a carico del ricorrente se la richiesta è formulata in modo generico e la parte non offre un effettivo contributo alla dialettica processuale.
Come è indicizzato
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