Cassazione Penale, Sentenza n. 47704/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90. Due motivi: (1) violazione artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione nella scelta della custodia in carcere anziché arresti domiciliari, soprattutto perché i fatti sarebbero avvenuti lontano dal domicilio e il precedente penale non sarebbe della stessa specie; (2) violazione dell'art. 275 comma 2-bis c.p.p. e carenza di motivazione circa l'impossibilità di prevedere una pena inferiore a tre anni (quindi la custodia sarebbe inapplicabile), nonché errata valutazione del compendio indiziario e dell'incidenza di riti alternativi o diminuenti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, la Corte ritiene adeguata e sufficiente la motivazione del Tribunale in punto di idoneità e proporzionalità della custodia in carcere, valorizzando la detenzione di rilevanti quantità eterogenee di stupefacente occultate, l'inserimento in canali organizzati e i precedenti giudiziari idonei a prospettare un pericolo attuale di reiterazione. Sul secondo motivo, la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale secondo cui non è prevedibile l'applicazione di una pena non superiore a tre anni; viene inoltre precisato che il giudice cautelare non può fondare la propria prognosi sulla astratta possibilità di riti speciali o diminuenti in assenza di elementi concreti che ne rendano prevedibile l'accesso. La Corte conferma quindi l'ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 comma 1.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73 comma 4
Norma sostanziale in tema di stupefacenti per la quale è stato imputato il ricorrente; la gravità del fatto (quantitativi rilevanti) è stata valorizzata ai fini cautelari
Codice di procedura penale artt. 274 e 275
Art. 274/275 disciplinano le misure cautelari personali e i criteri di scelta. Il giudice deve motivare l'idoneità e la proporzionalità della misura; il ricorso contestava la scelta della custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari
Codice di procedura penale art. 275 comma 2-bis
Prevede la sospensione condizionale/valutazione della concedibilità in relazione a pene prevedibili; qui la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per ritenere prevedibile una pena inferiore a tre anni e che il giudice cautelare non debba basarsi su ipotesi astratte di riti speciali
Codice di procedura penale art. 280
Richiamato nel contesto delle deroghe ai limiti di applicazione delle misure, ma non è stata riconosciuta una deroga che autorizzi la custodia contraria al disposto di art. 275
Codice di procedura penale art. 391 comma 5
Citato nella discussione sulle deroghe e limiti applicativi, ma la Corte esclude che possa inglobare il limite imposto dall'art. 275 comma 2-bis
Codice di procedura penale art. 616
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Codice di procedura penale art. 94 comma 1
Disposizione formale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte dispone l'invio agli uffici competenti
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere deve essere motivata in termini di idoneità e proporzionalità: rilevano la gravità del fatto, le modalità (es. occultamento e quantitativi di droga), l'inserimento in canali organizzati e i precedenti; la mera distanza dei fatti dal domicilio non impone automaticamente gli arresti domiciliari
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e può fondarsi su modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale; non è necessario che il pericolo sia imminente, basta che appaia probabile
- Ai fini del divieto previsto dall'art. 275 comma 2-bis (custodia incompatibile se prevedibile pena ≤ 3 anni), il giudice non può basare la propria decisione su mere ipotesi astratte di riti alternativi o di diminuenti: è richiesto un elemento concreto che renda prevedibile l'accesso a tali strumenti
- Un errore materiale nella formulazione della motivazione non invalida la decisione se dal testo emerge chiaramente la sostanza del ragionamento e la conformità alle norme
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità verifica la correttezza e la logicità della motivazione del giudice del merito, ma non sostituisce la valutazione prognostica se questa risulta logicamente fondata sui fatti e sugli elementi forniti
- La condanna alle spese è dovuta in caso di rigetto del ricorso (art. 616 c.p.p.); occorre prestare attenzione a fornire elementi concreti quando si deduce l'applicabilità di riti speciali o diminuenti come base per questioni cautelari
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