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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 802/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 20/04/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze di condanna a suo carico. In sostanza si chiedeva che i reati (tra cui associazione a delinquere, omicidio, tre episodi di estorsione e reati in materia di armi) fossero considerati parte di un "medesimo disegno criminoso" e pertanto soggetti alla disciplina della continuazione, essendo tutti collegati alla sua partecipazione al clan camorristico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha valutato correttamente l'assenza di elementi indicativi di un disegno criminoso unitario: rilevanti l'intervallo temporale fra i fatti (estorsioni del 1999, 2003, 2004 e fatto in materia di armi del 13/12/2014), le diverse cornici fattuali (attività predatoria del clan vs. episodi legati a circostanze storiche o contrasti locali) e la mancanza di prova che i reati-fine fossero stati programmati già al momento dell'ingresso nel sodalizio (iscrizione dal 10/2012). La Corte ha quindi ritenuto che si configurasse più un'abitualità criminosa che non un progetto criminoso unitario e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione

    Consente al condannato di chiedere in sede esecutiva l'applicazione della disciplina della continuazione; tuttavia l'onere di allegare elementi che dimostrino il "medesimo disegno criminoso" grava sul richiedente

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge

    Definisce il reato continuato richiedendo che le violazioni siano esecutive di un "medesimo disegno criminoso"; la giurisprudenza interpreta tale nozione in senso restrittivo, richiedendo prove di programmazione unitaria

  • Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Stabilisce i criteri-indicatore per individuare il "medesimo disegno criminoso" (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita) e il principio che i reati successivi dovevano essere programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato

  • Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)

    Conferma che la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è possibile solo se i reati-fine risultano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; esclude automatismi

  • Sez. 6, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021 (Raiano)

    Esclude la continuazione quando i reati-fine derivano da circostanze occasionali e contingenti non programmabili "ah origine"

  • Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    Riafferma che sull'istante (condannato) grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta di continuazione; la mera contiguità cronologica o identità dei titoli di reato è insufficiente

Massime di principio

  • L'onere di allegazione: chi chiede, in sede esecutiva, la continuazione deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino un progetto criminoso unitario; non basta la mera elencazione delle condanne.
  • No all'automatismo fra associazione e reati-fine: la partecipazione a un sodalizio criminale non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione con i reati-fine commessi in ambito associativo; bisogna provare che i reati-fine fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
  • Indicatori da valutare: per riconoscere la continuazione vanno considerati omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causalità, sistematicità e abitudini programmate di vita.
  • Effetto dei lunghi intervalli e delle detenzioni: significativi intervalli temporali tra i fatti e periodi di detenzione sono indizi contro l'esistenza di un progetto criminoso unitario.
  • Esclusione per fatti occasionali: reati originati da eventi contingenti, occasionali o finalizzati a interessi esclusivamente personali difficilmente configurano la continuazione con il reato associativo.
  • Valutazione concreta e caso per caso: la sussistenza della continuazione richiede una valutazione approfondita e motivata dei singoli elementi probatori; le conclusioni generiche non sono sufficienti.

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