Tribunale, Sentenza T-448/22
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2024. — PW contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Agente contrattuale – Diniego di rimborso annuale delle spese di viaggio per i figli a carico – Articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Decisione che fissa definitivamente la posizione dell’amministrazione – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine. — Causa T-448/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un agente contrattuale del SEAE che chiedeva il pagamento integrale delle spese di viaggio annuale per i figli a carico per il 2020. Ha però riconosciuto la ricevibilità del ricorso, ritenendo che la comunicazione del 18 gennaio 2021 non fosse un atto lesivo definitivo e che il silenzio successivo integrasse una decisione implicita di rigetto. Nel merito, il diniego è stato confermato perché la domanda congiunta dei genitori era stata presentata tardivamente rispetto al termine amministrativo legittimamente fissato al 2 maggio.
Ricorso di un agente contrattuale del SEAE contro il diniego di riconoscere integralmente il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico per l’anno 2020, con contestazione della ricevibilità e della tardività della domanda.
La questione giuridica
Se la comunicazione del 18 gennaio 2021 del SEAE costituisse un atto lesivo definitivo idoneo a far decorrere il termine per il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; se il ricorso fosse quindi ricevibile; e, nel merito, se il SEAE avesse violato l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, il principio di buona amministrazione e i doveri di sollecitudine e diligenza nel negare il pagamento integrale annuale per i figli a carico, a causa della tardiva presentazione della domanda congiunta.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che non costituisce atto lesivo definitivo, ai fini dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, una comunicazione amministrativa non sufficientemente precisa e comunque solo parziale, dalla quale non risulti in modo chiaro il rifiuto integrale della pretesa del dipendente; in tali circostanze, la successiva assenza di risposta equivale a decisione implicita di rigetto impugnabile tempestivamente. Nel merito, il SEAE non ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto né i principi di buona amministrazione, sollecitudine e diligenza, poiché il mancato riconoscimento del pagamento integrale per l’anno 2020 derivava dalla tardiva presentazione della domanda congiunta prescritta per scegliere il luogo d’origine applicabile ai figli a carico, termine che l’amministrazione poteva legittimamente fissare al 2 maggio per esigenze di gestione e uniformità procedurale.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Decisione della Commissione del 16 dicembre 2013 recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto
- Decisione dell’alto rappresentante del 3 febbraio 2014 recante modifica dell’allegato I della decisione del 22 novembre 2011
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di rimborso annuale delle spese di viaggio per i figli a carico
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente contrattuale del SEAE avverso il diniego di riconoscergli integralmente il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico per l’anno 2020. Il Tribunale affronta in primo luogo la ricevibilità del ricorso, poi il merito della pretesa economica alla luce dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto e del comportamento dell’amministrazione.
Fatti e svolgimento della procedura amministrativa
Il ricorrente, entrato in servizio presso la delegazione UE di Washington il 16 febbraio 2020, aveva ricevuto dal PMO una nota informativa sui propri diritti e sulle indennità finanziarie. In tale nota si precisava, per i figli di due genitori entrambi impiegati presso istituzioni dell’Unione, che il pagamento annuale delle spese di viaggio poteva essere richiesto in base al luogo d’origine dell’altro genitore, mediante domanda congiunta.
Il ricorrente ha successivamente chiesto il pagamento per sé e per i figli. L’amministrazione gli ha indicato che, poiché i figli non risultavano inizialmente a suo carico in Sysper, occorreva un intervento del PMO e una domanda di trasferimento del pagamento. Il 29 giugno 2020 il PMO ha comunicato che il trasferimento del pagamento per i figli della coppia sarebbe stato possibile solo dal 1o gennaio 2021, poiché le richieste non potevano essere retroattive e dovevano essere presentate entro il 2 maggio. Dopo ulteriori scambi, il 18 gennaio 2021 il SEAE ha indicato che sarebbe stato effettuato un pagamento di «2/12» con lo stipendio di febbraio; in seguito il PMO ha chiarito che il ricorrente aveva già ricevuto, in più tranche, il pagamento annuale relativo ai figli.
Il ricorrente ha presentato reclamo il 28 ottobre 2021 contro la presunta decisione implicita del 30 luglio 2021; il reclamo è stato respinto il 14 aprile 2022 come irricevibile, perché il SEAE riteneva che l’atto lesivo fosse la comunicazione del 18 gennaio 2021.
Questione di ricevibilità: atto lesivo e dies a quo
Il SEAE eccepiva l’irricevibilità sostenendo che il messaggio del 18 gennaio 2021 fosse la vera decisione lesiva e che, di conseguenza, il reclamo fosse tardivo. Il Tribunale richiama la nozione consolidata di atto lesivo: solo il provvedimento che produce effetti giuridici vincolanti, incide direttamente e immediatamente sugli interessi dell’interessato e fissa in modo definitivo la posizione dell’istituzione può essere impugnato.
Applicando tali criteri, il Tribunale osserva che il messaggio del 18 gennaio 2021 era troppo poco preciso, poiché il riferimento a un pagamento di «2/12» non consentiva di comprendere chiaramente la portata della decisione e, soprattutto, non esprimeva in modo inequivoco il rifiuto del restante importo. Il messaggio appariva inoltre solo parziale e, letto nel contesto, poteva far pensare che sarebbe seguito il pagamento residuo. Il comportamento successivo del SEAE e del PMO, che continuarono a prospettare un pagamento nei mesi seguenti, confermava che la posizione non era stata ancora fissata definitivamente.
Il Tribunale esclude anche che il messaggio del 29 marzo 2021 del PMO potesse costituire l’atto lesivo, poiché proveniva da un ufficio diverso dall’autorità competente e non conteneva un rifiuto definitivo della pretesa. Ne deriva che la domanda del 30 marzo 2021 era una richiesta valida ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e che il successivo silenzio amministrativo ha generato una decisione implicita di rigetto impugnabile entro il termine di tre mesi. Il ricorso è quindi dichiarato ricevibile.
Normativa applicabile e margine discrezionale dell’amministrazione
Nel merito, il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, che riconosce il diritto annuale al pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o agente e, se del caso, per il coniuge e le persone a carico; se entrambi i coniugi sono dipendenti dell’Unione, ciascuno ha diritto al pagamento e, per i figli a carico, il luogo d’origine è determinato secondo la richiesta dei coniugi.
La Corte evidenzia che si tratta di una disciplina rientrante nel margine discrezionale del legislatore e che le condizioni e modalità attuative possono essere precisate dall’amministrazione, purché in modo ragionevole e non discriminatorio. Le disposizioni generali di esecuzione del 2013, applicabili anche al SEAE, prevedono il pagamento annuale entro luglio e stabiliscono, per i nuovi entrati in servizio nell’anno civile, la distinzione tra servizio di almeno nove mesi e servizio inferiore a nove mesi.
Ragionamento sul termine del 2 maggio e sulla domanda congiunta
Il Tribunale rileva che il SEAE si era allineato, per ragioni di parità di trattamento e coerenza gestionale, alla regola del PMO per il personale in servizio nell’Unione, introducendo la medesima scadenza del 2 maggio per presentare la domanda relativa alla scelta del luogo d’origine applicabile ai figli a carico. Tale termine, accessibile tramite la pagina Intranet, è qualificato come direttiva interna che l’amministrazione si autoimpone e dalla quale non può discostarsi senza giustificazione.
La fissazione di un termine è ritenuta ragionevole e necessaria per consentire la gestione dei fascicoli e il pagamento entro la scadenza di luglio. Il Tribunale sottolinea inoltre che il termine non incide sul diritto sostanziale al pagamento, ma serve solo a permettere all’amministrazione di disporre in tempo utile delle informazioni necessarie per il calcolo dell’importo.
Nel caso concreto, il ricorrente era entrato in servizio il 16 febbraio 2020 e disponeva di tempo sufficiente per presentare, con la moglie, la domanda congiunta prima del 2 maggio 2020. Non può sostenere di ignorare la necessità della domanda congiunta, sia perché tale requisito discende dallo Statuto ed è presunto conosciuto dai dipendenti dell’Unione, sia perché era stato espressamente indicato nella nota del 9 marzo 2020. L’argomento relativo alla nota a piè di pagina n. 9 è respinto perché essa riguardava altri diritti connessi al trasferimento e non il pagamento annuale delle spese di viaggio.
Esclusione della violazione dello Statuto e dei principi di buona amministrazione
Il Tribunale conclude che il ricorrente non ha presentato in tempo utile la domanda congiunta, che è stata completata solo il 29 giugno 2020. Per questo motivo, il SEAE non ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto nel corrispondere le spese di viaggio per i figli sulla base della distanza Bruxelles-Madrid e non Washington-Madrid.
Le asserite irregolarità del conto Sysper e la mancanza di risposte chiare non modificano tale conclusione, perché il diniego deriva in via causale dal ritardo nella presentazione della domanda, non da un errore amministrativo. Analogamente, il Tribunale respinge il secondo motivo, fondato sulla violazione dei doveri di sollecitudine e diligenza: il ricorrente non dimostra un effettivo mancato bilanciamento dei suoi interessi, né un pregiudizio alla salute rilevante, né un nesso tra la pandemia o gli errori amministrativi e il diniego del beneficio.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale pone a carico del SEAE le proprie spese e metà di quelle del ricorrente, tenuto conto del comportamento dell’amministrazione, che non aveva fornito una risposta chiara e completa e aveva contribuito all’insorgere della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-669/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-181/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-587/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-263/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-332/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-797/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →