Sentenza n. 307/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la decisione della Stazione appaltante, di oscuramento parziale della relazione tecnica di Ekorec S.r.l., manifestata nella nota prot. n. 3208/2026 del 09.06.2026 della CUC di Vastogirardi, pervenuta alla Smaltimenti Sud S.r.l. in data 09.06.2026 (h. 18,58), con la quale, in risposta alle istanze di accesso agli atti del 26 maggio 2026 (prot. n. 2955/2026) e successiva del 30.05.2026 (prot. n. 3022/2026), è stata resa disponibile, tra gli altri, la relazione tecnica della ditta aggiudicataria in versione parzialmente oscurata, in assenza di provvedimento motivato di autorizzazione all'oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; 2) ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi l'eventuale accoglimento - tacito o implicito - della opposizione all’accesso formulata dall’aggiudicataria Ecorek S.r.l.; 3) ove occorrer possa, tutti i verbali di gara, conosciuti e non conosciuti, in particolare i verbali di gara n. 1 del 07.10.2025, n. 2 del 24.10.2025, n. 3 dell’11.11.2025, n. 4 del 18.11.2025, n. 5 del 18.12.2025, quest’ultimo contenente la proposta di aggiudicazione; la determina n. 5 del 21.01.2026 di approvazione della proposta di aggiudicazione (non conosciuta perché non resa disponibile sul portale telematico di gara ma richiamata nella det. n. 29/2026) e la determina n. 29 del 19.05.2026, trasmessa via p.e.c. il 22.05.2026, di dichiarazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, nelle parti in cui tali documenti non recano indicazione alcuna sulla richiesta di oscuramento da parte della Ekorec S.r.l. e sulla relativa valutazione; la determina di verifica ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023; la determina a contrarre n. 236 del 21.08.2025; il bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato e ogni altro atto, provvedimento, chiarimento, circolare o verbale presupposto, connesso o consequenziale, nella parte in cui le disposizioni ivi contenute risultano lesive degli interessi della ricorrente all’ostensione integrale della relazione tecnica della Ekorec S.r.l.; e, per l’effetto, per l’accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto della Smaltimenti Sud S.r.l. di accedere alla relazione tecnica integrale della Ekorec S.r.l.; e per la condanna dell’Amministrazione appaltante alla esibizione della relazione tecnica della Ekorec S.r.l., in versione integrale, entro un termine perentorio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: oscuramento parziale della relazione tecnica dell'impresa aggiudicataria e mancata ostensione integrale degli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ha impugnato la decisione della stazione appaltante di rendere disponibile soltanto in versione parzialmente oscurata la relazione tecnica dell'aggiudicataria. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 36, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023, per la mancata pubblicazione automatica sulla piattaforma telematica degli atti di gara e delle offerte degli operatori utilmente collocati, nonché per l'omessa comunicazione delle decisioni di oscuramento. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, lamentando l'illegittimità dell'oscuramento in assenza di un provvedimento motivato, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, l'omesso bilanciamento tra accesso difensivo e tutela dei segreti tecnici e commerciali, nonché la mancata verifica della stretta indispensabilità dell'accesso ai fini della difesa in giudizio. Sono stati dedotti anche la violazione del principio di proporzionalità, dell'art. 24 Cost., dei principi di trasparenza e buona amministrazione e l'eccesso di potere. Infine, la ricorrente ha contestato la lex specialis nella parte in cui avrebbe configurato come facoltativo un obbligo di oscuramento imposto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio la controinteressata ha depositato la documentazione richiesta e la ricorrente ha dichiarato che tale produzione aveva soddisfatto integralmente la domanda di ostensione, rinunciando quindi a coltivare il ricorso. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi sull'oscuramento, sulla motivazione dell'atto, sull'accesso difensivo e sugli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 36/2023. Le spese sono state in parte compensate e, per la parte posta a carico della stazione appaltante in applicazione della soccombenza virtuale, il Comune capofila della CUC è stato condannato a rimborsare alla ricorrente euro 800, oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l'accertamento [...] del diritto della Smaltimenti Sud S.r.l. di accedere alla relazione tecnica integrale
La domanda di accesso è stata proposta secondo il rito speciale previsto per le controversie in materia di accesso.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo la discussione in camera di consiglio e l'avviso alle parti.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
eventuale accoglimento - tacito o implicito - della opposizione all’accesso
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla necessità di motivare l'oscuramento delle parti dell'offerta tecnica; la sentenza non ha deciso la questione nel merito.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023
principio di bilanciamento tra accesso difensivo e tutela dei segreti tecnici
La norma è stata richiamata per sostenere la necessità di bilanciare l'accesso difensivo con la protezione dei segreti tecnici; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023
omessa pubblicazione automatica degli atti di gara sul portale
La ricorrente ha dedotto l'obbligo della stazione appaltante di rendere disponibili sulla piattaforma gli atti di gara e le offerte degli operatori utilmente collocati; il TAR non si è pronunciato sul merito.
art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
omessa comunicazione delle decisioni di oscuramento
La norma è stata invocata per contestare l'omessa comunicazione della decisione di oscuramento; la sentenza non ha esaminato il motivo.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
violazione dell'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
La disposizione è stata richiamata tra i parametri di legittimità dell'operato della stazione appaltante, senza una decisione di merito.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
difetto assoluto di motivazione
Le norme sono state invocate per contestare l'assenza di una motivazione esplicita dell'oscuramento; il motivo non è stato deciso.
art. 98 d.lgs. n. 30/2005
violazione e falsa applicazione dell'art. 98 d.lgs. n. 30/2005
La norma è stata richiamata in relazione alla tutela dei segreti tecnici e commerciali; la questione è rimasta non esaminata.
art. 60 c.p.a.
Sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti costituite, la causa è riservata per la decisione di merito, con sentenza breve
Ha consentito la definizione immediata della causa con sentenza semplificata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, la documentazione richiesta viene integralmente ostesa e il ricorrente dichiara che tale produzione soddisfa la domanda, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della dichiarazione processuale del ricorrente, quando essa attesti il soddisfacimento della pretesa ostensiva e renda non più utile una pronuncia sul merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate anche sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando, in relazione all'andamento della controversia, la sua condotta abbia reso necessario il giudizio.
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