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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37816/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del G.i.p., della richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. La difesa deduceva che i fatti posti a base della seconda ordinanza (delitti connessi ad armi e pubblica intimidazione) erano anteriori e facenti parte dello stesso filone investigativo della prima ordinanza e che, pertanto, doveva operare la retrodatazione dei termini

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. può operare solo quando sussistono le condizioni previste (connessione qualificata o, nei casi previsti dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale, antecedenza dei fatti e desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi già al momento della prima ordinanza). Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito la prova degli atti o delle fonti investigative (informative) che fossero conoscibili al momento della prima ordinanza; anzi le informative poste a base della richiesta di misura erano posteriori. Il ricorso è pertanto ritenuto generico e aspecifico e dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare. La Corte ricorda che la retrodatazione opera automaticamente nei casi di connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) e che, secondo la giurisprudenza e la Corte Costituzionale, può altresì operare, anche per procedimenti diversi, quando al momento della prima ordinanza erano già desumibili dagli atti gli elementi che giustificano le ordinanze successive. Tuttavia l'onere di provare detta desumibilità grava sul ricorrente.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme relative alla nozione di connessione tra reati; la difesa invocava una connessione qualificata tra le fattispecie per far operare la retrodatazione, ma doveva dimostrare la esistenza della connessione e la desumibilità degli elementi già al momento della prima ordinanza.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Previsione dell'aggravante per il reato di associazione di tipo mafioso; qui richiamata perché i delitti contestati risultavano aggravati ai sensi di tale disposizione.

  • sentenza Corte Cost. n. 408/2005

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la retrodatazione debba applicarsi anche ai fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza, per evitare che la durata della custodia dipenda da scelte temporali degli organi cautelari.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 21957/2005 e n.14535/2006

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce i limiti e le estensioni della retrodatazione: automatica nei casi di connessione qualificata; possibile in procedimenti separati se era desumibile dagli atti l'esistenza dei fatti o se la separazione dei procedimenti è dovuta a scelta indebita del Pubblico Ministero.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 94, disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.

    comma 1 ter e comma 1 bis

    Disposizioni richiamate per la comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, considerata la mancata remissione in libertà dell'imputato.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, ha carattere eccezionale e richiede prova che gli elementi idonei a giustificare la successiva ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza, salvo i casi di connessione qualificata in cui opera automaticamente.
  • Chi invoca la retrodatazione in sede di riesame o ricorso ha l'onere di allegare e documentare in modo specifico le fonti investigative (informative, atti processuali) da cui risulti la conoscibilità anteriore degli elementi probatori.
  • La retrodatazione può operare anche tra procedimenti diversi se esiste una connessione qualificata oppure se è dimostrabile che i procedimenti avrebbero dovuto essere riuniti e la separazione è dovuta a scelta indebita dell'autorità inquirente; in tali casi la valutazione richiede prove documentali concrete.
  • Un'impugnazione generica che si limiti a richiamare informazioni o a sottolineare elementi comuni tra ordinanze senza allegare i relativi atti rischia l'inammissibilità o il rigetto per mancanza di prova della desumibilità degli elementi al momento della prima ordinanza.
  • In presenza di misure cautelari disposte in momenti diversi, la difesa dovrebbe: 1) identificare le fonti (informative, atti) contenenti gli elementi indiziari; 2) produrre copia o estratti significativi di tali atti; 3) dimostrare temporalmente che tali atti erano conoscibili prima della prima ordinanza.

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