Cassazione Civile, Ordinanza n. 37191/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile e dai vizi/difformità lamentati dagli acquirenti nei confronti del venditore, con successiva domanda di manleva proposta dal venditore contro la società appaltatrice che aveva eseguito i lavori. Il tribunale aveva accolto sia la domanda degli acquirenti per risarcimento del danno e riduzione del prezzo, sia la domanda di manleva del venditore contro l’appaltatrice. In appello, il socio accomandatario della società appaltatrice estinta ha contestato la decisione. Con il primo motivo ha denunciato la mancata declaratoria di interruzione del giudizio per il fallimento del venditore, sopravvenuto in appello. Con il secondo motivo ha dedotto che la domanda di manleva era stata proposta senza chiedere lo spostamento dell’udienza per consentire la chiamata del terzo nei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c., e che le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla società appaltatrice erano state dichiarate tardive nonostante, trattandosi di domanda riconvenzionale proposta da altro convenuto, fossero state dedotte tempestivamente nella comparsa di risposta e comunque all’udienza di trattazione. Con il terzo motivo ha censurato il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione ex artt. 1665 e 1667 c.c.; il quarto motivo riguardava le spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo sull’interruzione, fondato nei limiti indicati il secondo motivo quanto alla tardività delle eccezioni contro domanda riconvenzionale proposta da altro convenuto, e assorbiti il terzo e il quarto.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso: ha rigettato il primo motivo; ha rigettato il secondo motivo nella parte relativa alla necessità dello spostamento dell’udienza per la domanda di manleva, affermando che non occorre quando la domanda è proposta contro un soggetto già parte del giudizio; ha invece accolto il secondo motivo nella parte in cui la corte d’appello aveva ritenuto tardive le eccezioni di decadenza e prescrizione contro la domanda riconvenzionale proposta da altro convenuto, stabilendo che tali eccezioni possono essere proposte all’udienza di trattazione; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
è stata invocata per sostenere l’interruzione del processo a seguito del fallimento di una parte; la Corte ha ribadito che la relativa nullità può essere fatta valere solo dalla parte incisa dall’evento interruttivo.
art. 43 l.fall.
richiamato in relazione agli effetti del fallimento sopravvenuto sul processo pendente.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per articolare le censure.
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla gestione processuale della domanda di manleva e delle eccezioni.
art. 163-bis c.p.c.
disciplina i termini a comparire; la Corte ha chiarito che lo spostamento dell’udienza è necessario solo per la chiamata di un terzo, non per la domanda contro altro convenuto già parte del giudizio.
art. 167 c.p.c.
la domanda riconvenzionale e le eccezioni non rilevabili d’ufficio devono essere proposte nei termini della comparsa di risposta; la Corte ha distinto il regime delle domande contro l’attore da quello delle domande contro altro convenuto.
art. 167, comma 2, c.p.c.
indicato come base formale per proporre la domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto già parte del processo.
art. 167, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere l’onere di chiedere lo spostamento dell’udienza quando non si chiama un terzo, ma si agisce contro un soggetto già convenuto.
art. 169 c.p.c.
non menzionato nel testo fornito.
art. 183 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, consente di proporre all’udienza di trattazione le eccezioni relative alle domande riconvenzionali proposte da altro convenuto, anche se oltre il termine della comparsa di risposta.
art. 183, comma 4, c.p.c.
utilizzato dalla Corte per affermare la tempestività delle eccezioni contro la domanda riconvenzionale di altro convenuto se dedotte all’udienza di trattazione.
art. 269 c.p.c.
la Corte lo richiama insieme all’art. 167 per affermare che l’onere di chiedere il differimento dell’udienza riguarda la chiamata in causa del terzo.
art. 1667 c.c.
richiamato come base delle eccezioni di decadenza e prescrizione relative alla garanzia per vizi dell’opera.
art. 1665 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione in materia di appalto.
art. 1668 c.c.
citato nella decisione d’appello come norma sulle eccezioni in tema di appalto per vizi dell’opera.
art. 1670 c.c.
citato nella decisione d’appello come norma sulle eccezioni in tema di appalto per vizi dell’opera.
Massime di principio
- L’interruzione del processo per eventi che colpiscono una parte è posta a tutela della parte stessa: l’irregolare prosecuzione del giudizio può essere dedotta come motivo di nullità solo dalla parte che ha subito il pregiudizio dell’evento interruttivo, non dalle altre parti.
- La domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, già parte del giudizio per effetto della citazione dell’attore, non richiede la chiamata in causa di terzo né lo spostamento dell’udienza previsto per la citazione del terzo ai sensi dell’art. 163-bis c.p.c.; essa segue il regime della domanda riconvenzionale.
- Le eccezioni non rilevabili d’ufficio dirette a contrastare una domanda riconvenzionale proposta da altro convenuto non sono soggette, nei medesimi termini, alla decadenza prevista per le difese contro la domanda attorea: possono essere sollevate all’udienza di trattazione, nei limiti e secondo il regime processuale applicabile ratione temporis.
- Nel giudizio di appalto, le eccezioni di decadenza e prescrizione connesse alla garanzia per vizi dell’opera devono essere valutate tenendo distinta la posizione del convenuto rispetto alla domanda principale dell’attore e quella rispetto alla domanda riconvenzionale del co-convenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37175/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37176/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37177/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37178/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37179/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37180/2022 del 20/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →