Sentenza n. 214/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 553/2024 in data 14 giugno 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 553/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 14 agosto 2024 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma dell’11 marzo 2025. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la prescrizione delle modalità di attivazione della carta o l’adozione degli atti necessari in luogo dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sull’importo complessivo di euro 2.500,00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione statale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, prevedendo che intervenga entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato il decorso nel caso concreto.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga obblighi vincolanti a carico dell’amministrazione stessa.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione, unita alla mancata contestazione dell’inadempimento, è sufficiente a fondare l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato, ove sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato qualora l’amministrazione rimanga ulteriormente inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione alle circostanze del caso, nella misura degli interessi legali sull’importo oggetto del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già dipendente dell’amministrazione obbligata, per l’attività commissariale non deve essere liquidato uno specifico compenso.
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