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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20880/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di un credito IVA. La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva ridotto il credito IVA esposto in dichiarazione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non maturata la prescrizione del credito, in considerazione dell'attività accertativa dell'Ufficio; la CTR aveva confermato tale esito. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2934 e 2944 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto interrotto il termine di prescrizione per l'intero credito IVA, mentre solo una parte era stata contestata nell'avviso di accertamento; per la parte non contestata, secondo la ricorrente, la prescrizione sarebbe già spirata in assenza di iniziative del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'avviso di accertamento rettificativo che riduce il credito IVA implica comunque un riconoscimento parziale del credito e, per la sua intrinseca alternativa tra debito d'imposta e credito da eccedenza, interrompe la prescrizione del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 2944 c.c.; inoltre, l'impugnazione giudiziale dell'avviso interrompe la prescrizione decennale e la sospende fino al passaggio in giudicato della decisione, ai sensi degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c. La Corte ha altresì valorizzato l'accertamento in fatto della CTR secondo cui la società aveva presentato ulteriori istanze di rimborso prima della scadenza del termine decennale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese a carico dell'Amministrazione e senza raddoppio del contributo unificato perché parte soccombente era un'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplinando il rimborso dell'IVA, è richiamato quale norma di riferimento del credito chiesto dalla contribuente.

  • art. 2934 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione del diritto; la Corte chiarisce che, nel caso concreto, il termine non era spirato per effetto degli eventi interruttivi e sospensivi.

  • art. 2944 c.c.

    L'avviso di accertamento che riduce il credito IVA è considerato atto incompatibile con la contemporanea negazione del credito e quindi idoneo a integrare un riconoscimento, anche parziale, del diritto del contribuente, con effetto interruttivo della prescrizione.

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    L'impugnazione giudiziale dell'avviso di accertamento interrompe il termine di prescrizione del diritto al rimborso.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Dopo l'interruzione operata dalla domanda giudiziale, la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per veicolare la censura di violazione di legge proposta dall'Agenzia.

Massime di principio

  • In tema di rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l'avviso di accertamento rettificativo che accerti un debito d'imposta e, per ciò stesso, disconosca il credito per eccedenza costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del diritto al rimborso, perché contiene un riconoscimento almeno parziale della pretesa creditoria incompatibile con la sua integrale negazione.
  • Quando il contribuente impugna l'avviso di accertamento che nega in tutto o in parte il credito IVA, il giudizio ha ad oggetto la verifica alternativa tra debito d'imposta e credito da eccedenza; la proposizione del ricorso interrompe la prescrizione decennale del diritto al rimborso e la prescrizione resta sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria.
  • Ai fini della prescrizione del rimborso IVA, non può ritenersi separabile, sullo stesso periodo d'imposta e sulla stessa dichiarazione annuale, il debito accertato dall'Ufficio e il credito chiesto a rimborso, quando derivino dal medesimo rapporto tributario e dalla medesima causa petendi.
  • L'accertamento di ulteriori istanze di rimborso presentate prima della scadenza del termine decennale è circostanza idonea a escludere la maturazione della prescrizione del credito, ove tale valutazione sia compiuta in fatto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioPrescrizione
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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