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Ordinanza

Ordinanza n. 5565/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2022, a seguito della presa visione e consultazione da parte del difensore di parte ricorrente nel corso della camera di consiglio del 30 settembre 2022 della documentazione riservata depositata dal Ministero dell’interno o in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria del 24 giugno 2022 n. 8644 di questa Sezione: - del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 n.-OMISSIS-, emesso in data 15.02.2022 dal Ministero dell'Interno e notificato all'interessato in data 11.03.2022, nonché avverso ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo

Giustizia amministrativa202206367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato sulla base di informazioni riservate relative a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il diniego era fondato su dati riservati acquisiti durante l’istruttoria, dai quali il Ministero ha ritenuto di non poter escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Dopo la visione, da parte del difensore del ricorrente, della documentazione riservata depositata in adempimento di una precedente ordinanza istruttoria, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti. La Sezione, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, ha disposto nuovi incombenti istruttori. Il Ministero ha depositato la relazione contenente ulteriori informazioni riservate alle ore 15:23 dell’11 marzo 2026, senza che fosse possibile consentirne la visione ai difensori del ricorrente durante l’udienza pubblica della stessa giornata.

La decisione

Il TAR ha rinviato la discussione del merito all’udienza pubblica del 10 giugno 2026. Il rinvio è stato disposto perché la nuova documentazione riservata era stata depositata dall’amministrazione tardivamente, in un momento non utile a consentirne la conoscenza al difensore del ricorrente. Il giudice ha ritenuto necessario assicurare al ricorrente la possibilità di prendere visione del contenuto del plico riservato e sigillato prima della decisione, anche nel suo interesse. Non è stata quindi decisa la legittimità del diniego di cittadinanza né sono stati definiti i motivi del ricorso e dei motivi aggiunti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Il diniego di concessione della cittadinanza è stato adottato nell’ambito della disciplina della cittadinanza per naturalizzazione, sulla base di elementi riservati ritenuti indicativi di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 6 del regolamento, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 5 del regolamento, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione fonda un provvedimento su documentazione riservata acquisita durante l’istruttoria, il giudice deve consentire alla parte interessata, nei limiti compatibili con la riservatezza, di conoscere la documentazione rilevante prima della decisione, assicurando il contraddittorio processuale.
  • Il deposito tardivo di una relazione o informativa riservata, tale da impedire alla difesa della parte di prenderne visione prima dell’udienza di merito, giustifica il rinvio della discussione per consentire l’effettiva conoscenza degli elementi documentali e la predisposizione delle difese.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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