Ordinanza n. 11472/2026 - Roma, Sezione 3B
per LA DECLARATORIA DI NULLITÀ EX ARTT. 114, CO. 4, LETT. B) E 31 COD. PROC. AMM. del decreto direttoriale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – MIM, prot. n. 538 del 31.03.2026 (trasmesso a mezzo pec con nota prot. n. 98214 del 01.04.2026), siccome elusivo del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 15572 del 01.08.2024, confermata in ottemperanza con sentenza n. 2519 del 09.02.2026; OVVERO IN SUBORDINE, PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA EX ARTT. 29 E 34 COD. PROC. AMM., PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del medesimo decreto siccome irrimediabilmente illegittimo ed irragionevole; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. PER L’EFFETTO, PER LA CONDANNA, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC. AMM., del Ministero resistente a valutare il percorso formativo bifasico e misto complessivamente seguito dalla prof.ssa Carolina Caserta, sia nel segmento nazionale che in quello espletato in Romania, ai fini della qualifica professionale utile a svolgere le funzioni di insegnamento quale docente di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado (classe concorsuale A028).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR recante la liquidazione delle spese processuali senza distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., la correzione dell’ordinanza n. 2756/2026, rilevando che il proprio difensore, dichiaratosi antistatario, aveva richiesto sia nell’atto di costituzione sia nella memoria la distrazione delle spese processuali. L’ordinanza aveva condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in euro 1.500 oltre accessori di legge, ma aveva omesso di disporre la distrazione in favore del difensore.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario costituisse un errore materiale correggibile mediante la procedura prevista dall’art. 86 c.p.a., richiamando il principio affermato dalla Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 32200/2021. L’ordinanza n. 2756/2026 è stata quindi corretta sostituendo la precedente statuizione sulle spese con quella che dispone la distrazione delle somme liquidate, pari a euro 1.500 oltre accessori di legge, in favore del difensore. È stata inoltre ordinata alla Segreteria l’annotazione prevista dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
La procedura di correzione degli errori materiali è utilizzabile per integrare una pronuncia che abbia omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa istanza sia stata ritualmente formulata.
art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a.
art. 31 c.p.a.
art. 29 c.p.a.
art. 34 c.p.a.
art. 30 c.p.a.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore dichiaratosi antistatario è correggibile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale previsto dall’art. 86 c.p.a., senza necessità di proporre un autonomo mezzo di impugnazione.
- Quando dagli atti processuali risulta che il difensore antistatario abbia richiesto la distrazione delle spese, il giudice può integrare la statuizione sulle spese mediante un’ordinanza di correzione, inserendo l’espressa attribuzione delle somme liquidate in favore del difensore.
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