Cassazione Civile, Ordinanza n. 21754/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio un'altra società innanzi al Tribunale di Palermo per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di agenzia. La società convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito, indicando come giudice competente il Tribunale di Catania quale foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., e sostenendo l'inapplicabilità del foro del creditore ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. per l'asserita illiquidità del credito. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato inammissibile l'eccezione, rilevando che essa era stata formulata solo con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione e non anche al foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 c.c., 19, 20, 38 e 187 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse deciso sull'eccezione senza invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e che, comunque, l'attrice avesse indicato un foro esclusivo e non concorrente, rendendo sufficiente l'eccezione proposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento con cui il giudice, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio, salvo che la pronuncia abbia contenuto oggettivamente e inequivocabilmente decisorio ai sensi degli artt. 187 e 177 c.p.c. Nel caso concreto, l'ordinanza del Tribunale di Palermo è stata considerata effettivamente decisoria, ma corretta nel merito perché l'eccezione era stata proposta solo rispetto a un criterio di collegamento e non in modo completo rispetto a tutti i fori concorrenti applicabili nelle cause relative a diritti di obbligazione. La Corte ha quindi rigettato il regolamento di competenza, dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo e rinviato le parti davanti a quel giudice nei termini di legge, con spese rimesse al merito e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 19 c.p.c.
Indica il foro generale del convenuto, invocato dalla parte che eccepiva l'incompetenza territoriale.
art. 20 c.p.c.
Nelle controversie relative a diritti di obbligazione individua fori concorrenti; l'eccezione di incompetenza deve investirli tutti, non potendosi limitare a uno solo dei criteri di collegamento.
art. 38 c.p.c.
Richiamato per il regime dell'eccezione di incompetenza territoriale, da sollevare tempestivamente e in modo completo.
art. 1182 c.c.
Richiamato in relazione al criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione e alla distinzione tra credito liquido e illiquido.
art. 187 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 177 c.p.c. per distinguere i provvedimenti decisori sulla competenza da quelli meramente interlocutori.
art. 177 c.p.c.
Utilizzato per affermare che, se il giudice rende una decisione inequivoca sulla competenza, essa non resta più discutibile nella fase di merito.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
art. 101 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per lamentare la mancata interlocuzione del giudice prima della decisione sull'eccezione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, l'attore non ha l'onere di esplicitare il criterio di competenza prescelto, essendo sufficiente che il foro adito corrisponda a uno dei fori concorrenti previsti dalla legge.
- Il convenuto che intenda contestare la competenza territoriale deve proporre un'eccezione tempestiva, completa e articolata sotto tutti i profili di competenza astrattamente rilevanti; se contesta solo uno dei criteri applicabili, l'eccezione deve considerarsi non proposta rispetto agli altri.
- Il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti realmente decisori sulla competenza; quando il giudice abbia espresso una valutazione inequivoca e non più revocabile sulla questione, la decisione può essere oggetto di regolamento, ma resta ferma la correttezza della statuizione se l'eccezione era parziale o incompleta.
- Nei diritti di obbligazione, la contestazione del forum destinatae solutionis non basta se la competenza può radicarsi anche in base al luogo in cui l'obbligazione è sorta o ad altri fori concorrenti previsti dall'art. 20 c.p.c.
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