Sentenza n. 7746/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del provvedimento di diniego prot. n. 23315 del 16.09.2025 notificato in pari data, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di permesso di costruire prot. n. 28495 del 20.09.2024, emesso dal responsabile dell’Area Urbanistica e Patrimonio, arch. Silvia Farina, del Comune di Rocca di Papa; - del provvedimento di diniego per inammissibilità prot. n. 23316 del 16.09.2025 notificato in pari data, avente ad oggetto il diniego alla richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all’istanza prot. n. 1678 del 22.01.2025, emesso dal responsabile dell’Area Urbanistica e Patrimonio, arch. Silvia Farina, del Comune di Rocca di Papa; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire e dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento commerciale, sportivo e residenziale in area classificata come zona E rurale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire e il diniego per inammissibilità dell'autorizzazione paesaggistica. Ha dedotto: violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, nonché incompetenza relativa, per la mancata acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza; violazione dei termini del procedimento paesaggistico; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione degli artt. 145 del d.lgs. n. 42/2004 e 2 e 65 delle NTA del PTPR Lazio, assumendo la prevalenza della classificazione paesaggistica di area quale "Paesaggio degli insediamenti in evoluzione" sulla classificazione urbanistica comunale come zona agricola; infine, travisamento dei presupposti e illogicità nella mancata qualificazione dell'area come lotto intercluso. Il Comune aveva ritenuto l'intervento incompatibile con l'art. 9 delle NTA del PRG, che in zona E consente soltanto costruzioni al servizio dell'azienda agricola e vieta, tra l'altro, esercizi pubblici e di divertimento, oltre a prescrivere un lotto minimo di 10.000 metri quadrati e specifici indici edificatori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo che il Comune non acquisisse il parere della Soprintendenza, poiché il contrasto urbanistico dell'intervento rendeva tale acquisizione superflua e priva di utilità pratica. La violazione del termine di conclusione del procedimento paesaggistico non comporta l'illegittimità del provvedimento adottato oltre termine, non essendo il termine previsto come perentorio; durante il ritardo è esperibile l'azione avverso il silenzio. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il provvedimento aveva esaminato le osservazioni, ribadendo che il PTPR non sostituisce la disciplina urbanistica del PRG e che non erano stati forniti elementi concreti sulla natura di lotto intercluso. Ha ritenuto infondato il difetto di motivazione, anche perché dedotto genericamente. Quanto al rapporto tra PTPR e PRG, ha affermato che la prevalenza del piano paesaggistico impedisce agli strumenti urbanistici comunali di dettare condizioni peggiorative rispetto alla tutela paesaggistica, ma non impedisce al PRG di prevedere una disciplina urbanistica più restrittiva. Il PTPR non può quindi sostituire la disciplina urbanistica del PRG né fondare, da solo, l'assentibilità dell'intervento. La disciplina vigente era quella della zona E rurale, poiché la variante generale al PRG era decaduta per mancata approvazione regionale. Il motivo sul lotto intercluso è stato assorbito: tale figura costituisce una deroga all'obbligo di pianificazione attuativa e presuppone comunque la piena conformità del progetto al PRG, mancante nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Il parere della Soprintendenza può non essere acquisito quando il progetto è già precluso da autonome ragioni urbanistiche, rendendo la valutazione paesaggistica priva di concreta utilità.
art. 143, comma 3, d.lgs. n. 42/2004
La prevalenza del piano paesaggistico impedisce agli strumenti urbanistici di stabilire condizioni peggiorative rispetto alla tutela paesaggistica, ma non esclude una disciplina urbanistica comunale più restrittiva.
art. 145, commi 3 e 4, d.lgs. n. 42/2004
Il rapporto di prevalenza del piano paesaggistico non comporta la sostituzione automatica delle previsioni urbanistiche comunali, salvo l'inibizione delle disposizioni urbanistiche incompatibili con la tutela paesaggistica.
art. 9 NTA del PRG del Comune di Rocca di Papa
"sono consentite costruzioni isolate al servizio dell’azienda agricola, oltre alle attrezzature vere e proprie (stalle, rimesse, silos, ecc.), anche abitazioni padronali e per addetti dipendenti"; "sono escluse le costruzioni per abitazioni plurifamiliari, stabilimenti e industrie, salvo quelle di trasformazione dei prodotti agricoli, autorimesse pubbliche, locali per esercizi pubblici e di divertimento"
La disciplina della zona E rurale non consente l'intervento commerciale, sportivo e residenziale proposto, in assenza dei presupposti per ricondurlo alle costruzioni ammesse al servizio dell'azienda agricola.
art. 65, comma 9, NTA del PTPR Lazio
"Fino all'adeguamento o in assenza di esso, le previsioni del PTPR sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici"
La prevalenza del PTPR opera per impedire l'applicazione di previsioni urbanistiche comunali peggiorative sotto il profilo paesaggistico, non per sostituire una disciplina urbanistica comunale più restrittiva.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Non sussiste violazione quando il provvedimento finale considera le osservazioni del privato, anche respingendole con il richiamo alla disciplina urbanistica e all'assenza dei presupposti dedotti.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ritardo nella conclusione del procedimento, finché perdura l'inadempimento, è tutelabile mediante azione avverso il silenzio, ma non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento tardivo se il termine non è perentorio.
Massime di principio
- La mancata acquisizione del parere della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica non determina illegittimità quando l'intervento è già precluso da autonome e decisive ragioni urbanistiche, poiché il parere sarebbe privo di utilità pratica e il suo acquisito aggraverebbe inutilmente il procedimento.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica, ove non qualificato dalla legge come perentorio, non determina l'illegittimità del provvedimento adottato tardivamente; il ritardo può essere fatto valere, finché perdura l'inadempimento, mediante l'azione avverso il silenzio.
- La prevalenza del piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici comunali impedisce l'applicazione di previsioni urbanistiche peggiorative rispetto alla tutela paesaggistica, ma non esclude che il PRG stabilisca una disciplina urbanistica più restrittiva; il piano paesaggistico non sostituisce la disciplina urbanistica comunale.
- La qualificazione di un'area come lotto intercluso può derogare all'obbligo di pianificazione attuativa, ma non supera gli ulteriori limiti sostanziali del PRG: il progetto deve comunque essere pienamente conforme alla disciplina urbanistica vigente.
- Quando il diniego edilizio si fonda su una decisiva incompatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica vigente, le ulteriori valutazioni dell'amministrazione sul lotto intercluso, formulate ad abundantiam, non costituiscono una ratio decidendi autonoma e il loro eventuale erroneo apprezzamento non può condurre all'annullamento dell'atto.
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