Cassazione Civile, Ordinanza n. 28152/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa sociale)
La controversia
Una società che gestiva una residenza protetta aveva ospitato, su richiesta di un diverso comune, una persona già residente nel Comune di Pigna. La retta mensile era stata pattuita in euro 1.800 e il Comune di Pigna aveva pagato solo i primi mesi, lasciando insolute le mensilità successive. La società aveva agito in giudizio chiedendo in via principale l'adempimento del preteso contratto di servizi nei confronti del Comune di Camporosso e del Comune di Pigna, e in via subordinata, contro il Comune di Pigna, l'indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il primo giudice aveva escluso la responsabilità contrattuale dei convenuti, ma aveva accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa contro il Comune di Pigna. La Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il Comune di Pigna ha dedotto: 1) falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che la domanda di arricchimento fosse improcedibile/inammissibile per difetto di sussidiarietà, perché la domanda contrattuale principale era stata rigettata solo per mancata prova e non per carenza ab origine del titolo; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale interpretato in modo errato il giudicato formatosi sulla domanda contrattuale principale, giudicato che secondo il ricorrente avrebbe impedito l'accoglimento della domanda subordinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui il rigetto della domanda contrattuale principale era avvenuto per carenza ab origine del titolo contrattuale, in particolare per mancanza della forma scritta richiesta per i contratti della P.A. e della relativa autorizzazione di spesa; tale accertamento rendeva ammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa, perché la mancanza del contratto escludeva la disponibilità di un rimedio contrattuale alternativo e soddisfaceva il requisito di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. Il giudicato sulla inesistenza del contratto, inoltre, era correttamente considerato dalla Corte territoriale come presupposto positivo della sussidiarietà. Il Comune ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è proponibile quando difetta un valido titolo contrattuale e il danneggiato non dispone di altri rimedi azionabili in via contrattuale; la mancanza del contratto soddisfa il requisito della sussidiarietà.
art. 2042 c.c.
La sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento impedisce il ricorso a tale rimedio solo quando esista un diverso mezzo di tutela azionabile; nel caso concreto, la sua proposizione subordinata è stata ritenuta ammissibile.
art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi sulla inesistenza del contratto va interpretato in base a dispositivo e motivazione della decisione di merito e può rilevare come presupposto dell'azione di arricchimento.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello è stato ritenuto conforme ai requisiti di specificità richiesti dalla norma.
art. 6, comma 4, L. 328/2000
È richiamata come disposizione che pone a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero di cittadini in strutture protette.
Massime di principio
- Se il giudice accerta l'inesistenza di un contratto, tale accertamento esclude la riproposizione dell'azione contrattuale e, al contempo, può integrare il presupposto della sussidiarietà richiesto per l'azione di arricchimento senza causa.
- L'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile anche in via subordinata quando la domanda principale contrattuale sia respinta per carenza originaria del titolo e non restino altri rimedi contrattuali azionabili.
- Nel rapporto con la pubblica amministrazione, la mancanza della forma scritta del contratto e della relativa autorizzazione di spesa impedisce di riconoscere un valido vincolo contrattuale e rende applicabile, in via residuale, la tutela indennitaria per arricchimento.
- La portata del giudicato va ricostruita tenendo conto congiuntamente di dispositivo e motivazione della sentenza passata in giudicato, soprattutto quando esso incida sulla proponibilità di rimedi alternativi.
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