Sentenza n. 2033/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di cui alla nota dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta, U.O.C. Controllo Prestazioni in accreditamento e Mobilità Internazionale – U.O.S. Controllo delle prestazioni in Accreditamento, prot. ASL CE n. 0096212/C.PRES.ACC. del 10-04-2025, recante all’oggetto “Condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche DGRC n. 660/2024 e DPCM 12 Gennaio 2017”, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.D.P. DI G.B. E P. PICCIRILLO S.R.L. il 3 ottobre 2025: quanto al ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; b) della nota della Giunta Regionale per la Campania, Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, prot. PG/2025/0323255 del 27.6.2025, recante all’oggetto “ricorso promosso innanzi al Tar Campania – Napoli da S.D.P. di G.B. e P. Piccirillo S.R.L. c A.S.L. Caserta ANNULLAMENTO del provvedimento di cui alla nota dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta, prot. ASL CE n. 0096212/C.PRES.ACC del 10-04-2025”, depositata nel presente giudizio in data 3.7.2025; c) del provvedimento di cui alla nota prot. n. PG/2025/0238593 del 13.5.2025 della Giunta Regionale per la Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione, recante all’oggetto “costituzione gruppo lavoro per l’elaborazione di un documento tecnico relativo all’erogabilità delle cure dentarie come livello essenziale di assistenza e al conseguente aggiornamento del nomenclatore tariffario e catalogo regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale”, della cui esistenza la società ricorrente è venuta a conoscenza in quanto menzionato nell’atto di cui al punto b) che precede e che ha poi acquisito per esserle stato trasmesso dall’associazione di categoria cui essa aderisce, “Federodontoiatri”, cui è stato osteso dalla Regione Campania in data 21.8.2025 a seguito d’istanza di accesso; d) di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi, tra i quali espressamente la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 660 del 26.11.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'ASL recante indicazioni operative sulle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del Servizio sanitario regionale, nonché, con motivi aggiunti, atti regionali e chiarimenti relativi al recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, autorizzata all'esercizio dell'attività ambulatoriale odontoiatrica e accreditata istituzionalmente con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato la nota con cui l'ASL aveva invitato i medici di medicina generale, i pediatri, le strutture accreditate e gli uffici interni a rispettare, nella prescrizione e accettazione delle impegnative, le condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e recepite dalla Regione. Ha dedotto violazione della disciplina statale e regionale in materia sanitaria, incompetenza, carenza di potere, irragionevolezza, illogicità, eccesso di potere e disparità di trattamento, sostenendo che la Regione Campania avrebbe inteso mantenere un regime più favorevole, senza subordinare l'erogazione delle prestazioni alle condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche i chiarimenti regionali, la nota regionale relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro e la deliberazione regionale n. 660/2024, lamentando travisamento e contraddittorietà, violazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, del d.lgs. n. 502/1992, della legge n. 208/2015 e della normativa regionale, violazione del diritto alla salute e della libera scelta dell'utente, disparità di trattamento e carenza dei presupposti per l'operatività degli articoli 15 e 16 del D.P.C.M. Il ricorso introduttivo è stato inoltre contestato dall'ASL per difetto di interesse, in quanto rivolto contro un atto meramente attuativo e privo di autonoma lesività.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse. La nota dell'ASL si limita infatti a fornire indicazioni operative e a raccomandare il rispetto delle condizioni di erogabilità già contenute nel catalogo regionale approvato con la deliberazione n. 660/2024, senza introdurre modifiche, innovazioni o autonome determinazioni lesive. I motivi aggiunti sono stati respinti perché infondati. Il Collegio ha ritenuto che la deliberazione regionale n. 660/2024 abbia recepito il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e abbia riportato nel catalogo regionale i riferimenti alle condizioni di erogabilità previste dal decreto. Le prestazioni odontoiatriche relative ai programmi di tutela dell'età evolutiva e alle condizioni di vulnerabilità sanitaria sono state considerate sufficientemente precise e vincolanti, quali standard minimi di tutela già operativi nei confronti delle ASL. Il D.P.C.M. demanda invece alle Regioni la scelta degli strumenti e dei criteri per individuare la vulnerabilità sociale e la possibilità di adottare criteri più articolati, ma tale margine regionale non esclude l'immediata operatività dei criteri statali già determinati. La nota regionale del 13 maggio 2025, relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro, è stata ritenuta compatibile con tale quadro e non idonea a dimostrare la volontà regionale di derogare ai limiti prescrizionali del D.P.C.M. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese di lite in favore dell'ASL.
Norme richiamate
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
Costituisce il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività ambulatoriale odontoiatrica della struttura ricorrente.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Disciplina le convenzioni tra la struttura accreditata e l'ASL per l'erogazione delle prestazioni in regime di assistenza sanitaria pubblica.
artt. 15, 16, 64 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Prevedono il regime delle prestazioni odontoiatriche nei LEA e le relative condizioni di erogabilità; il giudice ha ritenuto immediatamente operativi i criteri sufficientemente determinati.
allegati 4C e 4D D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Definiscono i criteri generali della vulnerabilità sanitaria e sociale e le note esplicative associate alle prestazioni odontoiatriche.
D.G.R. Campania n. 660/2024
Ha recepito il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e ha approvato l'aggiornamento del nomenclatore e del catalogo regionale, riportando i riferimenti alle condizioni di erogabilità.
art. 34 c.p.a.
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto diretto contro un atto privo di autonoma lesività.
Massime di principio
- Un atto dell'ASL che si limiti a richiamare e rendere operative prescrizioni già contenute in un atto regionale e nella disciplina statale di settore, senza introdurre autonome regole o determinazioni, ha natura meramente attuativa e non è autonomamente lesivo; l'impugnazione proposta contro di esso è inammissibile per difetto di interesse.
- I criteri statali sulle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche che definiscono in modo sufficientemente preciso i destinatari e le prestazioni garantite costituiscono standard minimi vincolanti e sono immediatamente operativi dopo il recepimento regionale.
- La delega alle Regioni relativa alla scelta degli strumenti per accertare la vulnerabilità sociale e alla possibile introduzione di criteri più articolati non rende inoperativi i criteri statali già puntualmente definiti sulla tutela odontoiatrica in età evolutiva e sulla vulnerabilità sanitaria.
- Quando l'atto regionale presupposto contiene già le condizioni di erogabilità e l'atto successivo dell'ASL si limita a richiamarle e coordinarne l'applicazione pratica, eventuali contestazioni sul contenuto sostanziale della disciplina devono essere rivolte tempestivamente contro l'atto regionale presupposto.
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