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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/967

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/967 della Commissione del 16 maggio 2023 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fornisce le basi tecniche che le imprese assicurative e riassicurative devono usare per valutare riserve tecniche e fondi propri di base nel periodo indicato. Riprende le tabelle ufficiali dei tassi privi di rischio, degli spread fondamentali e degli aggiustamenti per la volatilità, costruite sulla base dei dati di mercato di fine marzo 2023. La Commissione ne dispone l’applicazione uniforme e immediata per garantire coerenza prudenziale e certezza giuridica.

Stabilisce le informazioni tecniche trimestrali per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini di Solvibilità II, per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2023 al 29 giugno 2023.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con rilevanza SEE; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si applica alle segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/967: informazioni tecniche per Solvibilità II

Il regolamento definisce le informazioni tecniche trimestrali da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). La Commissione richiama l’esigenza di uniformità di calcolo tra imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché la necessità di rendere disponibili con urgenza i parametri tecnici elaborati sulla base dei dati di mercato di fine marzo 2023.

Ambito di applicazione

Il testo si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione tenute alle segnalazioni prudenziali previste da Solvibilità II. Le informazioni tecniche devono essere impiegate per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2023 al 29 giugno 2023. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE.

Finalità del regolamento

La finalità è garantire condizioni uniformi nell’applicazione degli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, in particolare per:

  • la migliore stima delle riserve tecniche;
  • l’aggiustamento di congruità;
  • l’aggiustamento per la volatilità.

La Commissione sottolinea che tutte le imprese devono usare le medesime informazioni tecniche, indipendentemente dalla data concreta di trasmissione della segnalazione alle autorità competenti, per ragioni prudenziali e di certezza giuridica.

Fonti dei dati e urgenza di adozione

Le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento cui si applica il regolamento. L’EIOPA ha trasmesso tali informazioni alla Commissione il 5 aprile 2023 e le stesse sono state pubblicate il medesimo giorno ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

La Commissione richiama inoltre l’urgenza dell’adozione per garantire la pronta disponibilità dei parametri tecnici e la certezza giuridica, adottando il regolamento secondo la procedura di comitologia prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Contenuto tecnico: tassi privi di rischio, spread fondamentali e volatilità

L’articolo 1 rinvia agli allegati tecnici, che contengono tre gruppi di parametri:

  • allegato I: strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per numerose valute, da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità;
  • allegato II: spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
  • allegato III: aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, distinti per valuta e mercato assicurativo nazionale.

Regole sugli spread fondamentali

L’allegato II distingue, in particolare:

  • le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, per le quali gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute e, per durate da 11 a 30 anni, coincidono con lo spread a 10 anni;
  • le esposizioni verso enti finanziari, articolate per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
  • le altre esposizioni, anch’esse ripartite per valuta, classe di merito di credito e durata.

Le tabelle coprono numerose valute e mercati, tra cui euro, corone nordiche e centroeuropee, sterlina, dollaro USA, yen, franco svizzero, valute di diversi Paesi emergenti e altre divise extra UE.

Aggiustamento per la volatilità

L’allegato III fissa gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale. Tra i valori indicati figurano, a titolo esemplificativo:

  • 20 punti base per molti mercati dell’area euro (tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, ecc.);
  • 26 punti base per la Danimarca;
  • 17 punti base per Ungheria, Bulgaria e Romania;
  • 21 punti base per il Regno Unito;
  • 54 punti base per l’Islanda;
  • 57 punti base per gli Stati Uniti;
  • 10 punti base per la Norvegia;
  • valori negativi per alcune valute, come -3 per il franco svizzero e -2 per il dollaro australiano;
  • 9 punti base per il dollaro canadese e 8 punti base per il renminbi-yuan.

Entrata in vigore, efficacia e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nonostante ciò, la sua applicazione decorre già dal 31 marzo 2023, così da coprire il periodo di riferimento delle segnalazioni previste.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Periodo di applicazione

Le imprese di assicurazione e riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche di cui al regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2023 al 29 giugno 2023 (articolo 1, paragrafo 1).

Contenuto delle informazioni tecniche

Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: a) le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (articolo 1, paragrafo 2 e allegati I-III).

Base normativa e finalità prudenziale

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, per assicurare condizioni uniformi di calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base e l’uso delle stesse informazioni tecniche da parte di tutte le imprese interessate.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 31 marzo 2023 (articolo 2).

Carattere vincolante

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Allegati tecnici

L’allegato I riporta le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per numerose valute; l’allegato II indica gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti finanziari e altre esposizioni; l’allegato III fissa gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta, tra cui valori pari a 20 punti base per molti mercati in euro, 57 per gli Stati Uniti, 26 per la Danimarca, 54 per l’Islanda, -3 per il franco svizzero, -2 per il dollaro australiano e 9 per il dollaro canadese.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilitàvigilanza prudenzialemercati finanziari

Testo integrale

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