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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20965/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello per plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, con pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 16.000 di multa, oltre alla recidiva ritenuta. I motivi attaccavano essenzialmente la legittimità e utilizzabilità delle intercettazioni poste a base del giudizio: (1) si deduceva la nullità della sentenza di primo grado e della decisione d'appello per motivazione mancante, apparente o illogica in relazione all'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni; (2) si contestava la validità dei decreti autorizzativi emessi d'urgenza dal pubblico ministero, ritenuti privi di autonoma e critica motivazione e viziati da un mero copia-incolla delle richieste investigative, con invocata violazione delle norme sulle intercettazioni e della regola di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.; (3) si censurava l'impiego, per le intercettazioni ambientali, di apparati asseritamente non legittimamente installati presso la Procura e comunque non appartenenti a dotazioni pubbliche autorizzate. In memoria la difesa ha ribadito le medesime doglianze e chiesto l'annullamento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte meramente riproduttive di quelle già svolte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva invece risposto in modo congruo e non illogico. In particolare, la Corte ha escluso che emergesse una inutilizzabilità patologica degli atti: i decreti urgenti di intercettazione erano considerati congruamente motivati anche per relationem, la successiva convalida del GIP sanava l'eventuale difetto del provvedimento urgente del PM, e non risultava provato l'uso di apparecchiature private, poiché i decreti richiamavano impianti in dotazione alla sala ascolto della Procura. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    invocato per dedurre violazione di legge processuale e vizio di motivazione, ma ritenuto in concreto inidoneo a superare la declaratoria di inammissibilità perché le doglianze erano generiche o reiterative

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per denunciare carenza di motivazione

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per denunciare carenza di motivazione della sentenza

  • art. 191 c.p.p.

    evocato dalla difesa in tema di inutilizzabilità; la Corte ne circoscrive l'operatività nel giudizio abbreviato alle sole violazioni di divieti probatori in senso proprio o di regole procedimentali di rango costituzionale o sovranazionale

  • art. 267 c.p.p.

    richiamato come parametro della legittimità dei decreti di intercettazione d'urgenza

  • art. 268 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di esecuzione delle intercettazioni ambientali

  • art. 292 c.p.p.

    evocato dalla difesa per sostenere la necessità di una autonoma valutazione del giudice nei decreti motivati per relationem

  • art. 438 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per affermare che, nel giudizio abbreviato, l'inutilizzabilità deducibile è solo quella derivante da una patologia assimilabile alla violazione di un divieto probatorio

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 416-bis c.p.

    indicato come reato oggetto delle indagini cui si riferivano le intercettazioni

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    indicato come uno dei reati cui si riferivano le intercettazioni e le relative proroghe/durate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    reato per cui l'imputato era stato condannato nel merito

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato in relazione ai reati in materia di stupefacenti contestati e al tema delle intercettazioni disposte nelle indagini

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata ai fini della condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni con cui il giudice di merito le ha respinte.
  • Nel giudizio abbreviato l'inutilizzabilità deducibile ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. non coincide con ogni violazione dell'art. 191 c.p.p., ma riguarda solo le prove acquisite in violazione di un divieto probatorio in senso proprio o di regole procedimentali espressive di principi costituzionali o sovranazionali.
  • In materia di intercettazioni, è legittima la motivazione per relationem del decreto autorizzativo quando il giudice richiami le richieste del pubblico ministero e gli atti di polizia giudiziaria, purché emerga una effettiva valutazione del materiale posto a base della decisione.
  • L'eventuale difetto di motivazione del decreto urgente di intercettazione emesso dal pubblico ministero può essere sanato dalla successiva convalida del giudice per le indagini preliminari, che assorbe il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni.
  • Nel giudizio di legittimità non sono sindacabili, se non nei limiti della manifesta illogicità, le valutazioni tecniche e investigative del giudice di merito sulla tempistica di avvio delle operazioni intercettative quando siano giustificate da esigenze operative.
  • In presenza di decreti che dispongono l'uso di impianti in dotazione alla Procura, la mera nomina di un ausiliario per l'installazione del sistema non è sufficiente a dimostrare l'impiego di apparecchiature private o l'inutilizzabilità dei risultati.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImputazione di stupefacenti
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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