Cassazione Penale, Sentenza n. 931/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) mancata motivazione e mancata risposta alla richiesta di derubricazione del reato di furto in appropriazione di cose smarrite ai sensi dell'art. 647 cod. pen.; 2) vizio di motivazione circa l'applicazione della recidiva e le sue conseguenze sul calcolo della prescrizione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e determinazione della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata e esaustiva motivazione respingendo la richiesta di derubricazione, avendo il filmato dimostrato l'appropriazione consapevole di beni appartenenti a terzi integrativa del reato di furto. Ha confermato l'applicazione della recidiva, bilanciata con circostanze attenuanti, e che la prescrizione non era matura. Ha inoltre ritenuto che la valutazione del giudice di merito sull'equivalenza tra aggravanti e attenuanti fosse ponderata e insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, n. 6, cod. pen.
Norma richiamata per la qualificazione del fatto come furto monoaggravato; la Corte ha ritenuto che l'appropriazione con consapevolezza dell'appartenenza altrui integrasse questo reato
art. 647 cod. pen. (abrogato)
Il ricorrente chiedeva la derubricazione in appropriazione di cose smarrite; la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo che non si trattasse di mero reperimento di cose smarrite ma di appropriazione dolosa con consapevolezza della provenienza altrui
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Art. 62-bis (recidiva) applicato come circostanza aggravante e tenuto in conto per il calcolo della pena e della prescrizione; art. 133 utilizzato per la valutazione delle circostanze e la determinazione della pena, la quale è stata ritenuta una valutazione di merito non sindacabile in cassazione
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata con riferimento alla regola che, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è comunque tenuto alle spese e a eventuali sanzioni pecuniarie; qui non si è ravvisata assenza di colpa
Massime di principio
- Se da un filmato emerge chiaramente che l'imputato si è appropriato di beni consapevole della loro appartenenza a terzi, la condotta è normalmente qualificabile come furto e non come appropriazione di cose smarrite.
- Le richieste di derubricazione richiedono una argomentazione probatoria convincente; la Corte di merito che motiva in modo logico il rifiuto rende la questione difficilmente sindacabile in Cassazione.
- L'applicazione della recidiva incide sul calcolo della pena e della prescrizione; se la recidiva è stata compensata da attenuanti nella determinazione della pena, essa resta comunque rilevante per il computo della prescrizione.
- La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono valutazioni di merito: la Cassazione le controlla solo per vizî logico-giuridici e non per dissenso sulla valutazione del fatto.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria salvo dimostrazione di mancata colpa nella scelta processuale.
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