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Sentenza

Sentenza n. 1373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione ha spontaneamente adempiuto all'obbligo derivante dalla sentenza azionata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate, come richiesto dalla parte ricorrente.

Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1373/2024, relativamente alla liquidazione delle somme dovute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1373/2024. Nel corso del giudizio hanno rappresentato che il Comune, con determinazione n. 421 del 12 febbraio 2026, ha liquidato in loro favore le somme dovute in esecuzione della sentenza. Il pagamento ha determinato il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza azionata e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, ove determini il completo soddisfacimento della pretesa fatta valere in ottemperanza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dalla parte ricorrente e il giudizio divenga improcedibile per intervenuto adempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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