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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33676/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti, rispettivamente coniuge e figlia di una persona uccisa nel 1985 in un omicidio riconducibile alla mafia, si erano costituite parte civile nel processo penale contro l'autore del fatto e avevano poi ottenuto in sede civile una condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali. Nel 2012 avevano chiesto l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ma l'istanza era stata respinta per la ritenuta non estraneità della vittima ad ambienti criminali, causa ostativa all'ammissione al beneficio. In giudizio avevano domandato l'accertamento del diritto al beneficio, ma la domanda era stata rigettata nei due gradi di merito. Nel ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 15 della L. n. 122/2016, sostenendo che il regime transitorio non fosse applicabile perché esse sarebbero già state ammesse al beneficio al momento dell'erogazione della provvisionale; 2) violazione dell'art. 15 L. n. 122/2016 e dell'art. 9-bis L. n. 302/1990, assumendo che il requisito della totale estraneità ad ambienti malavitosi dovesse riguardare la sola istante e non il congiunto vittima; 3) violazione dell'art. 15 L. n. 122/2016, deducendo che la vittima doveva considerarsi estranea a consorterie mafiose; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e carenza di motivazione, per avere il giudice di merito attribuito rilievo a un'informativa del Ministero ritenuta priva di adeguato supporto probatorio; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni capi di appello, tra cui la dedotta disparità di trattamento rispetto a un'altra congiunta della vittima e l'effetto del programma di protezione del collaboratore di giustizia sulla possibilità di recupero del credito risarcitorio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla applicabilità dell'art. 15 L. n. 122/2016 e sulla riferibilità del requisito di estraneità ad ambienti delinquenziali: ha richiamato un precedente conforme secondo cui tale estraneità è un prerequisito immanente della fattispecie che dà diritto al Fondo, con valore chiarificatore e non innovativo della norma successiva, e deve sussistere sia in capo alla vittima sia al superstite che richiede il beneficio. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla diversa ricostruzione dei fatti, perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 115 c.p.c., osservando che tale vizio è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dei poteri istruttori, mentre qui si chiedeva in sostanza un riesame del materiale documentale, peraltro non adeguatamente localizzato ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Infine, ha ritenuto il motivo sull'omessa pronuncia inammissibile e comunque infondato: inammissibile per difetto di adeguata riproduzione del contenuto del motivo di appello, infondato perché l'eventuale omissione non era decisiva; nel merito, la Corte ha escluso che la disparità di trattamento rispetto ad altra congiunta o l'ammissione del responsabile del reato a programmi di protezione incidano sui presupposti di accesso al Fondo, non essendo la solvibilità del colpevole requisito previsto dalla legge. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge 22 dicembre 1999, n. 512

    Istituisce il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; la Corte ne valorizza la finalità solidaristica e di contrasto all'infiltrazione mafiosa.

  • art. 15, comma 1, lett. c), legge 7 luglio 2016, n. 122

    La previsione della non estraneità della vittima ad ambienti criminali è interpretata come meramente chiarificatrice di un requisito già immanente alla fattispecie di accesso al Fondo, non come norma innovativa.

  • art. 15, comma 3, legge 7 luglio 2016, n. 122

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità del regime transitorio; la Corte lo applica in coerenza con il precedente che qualifica il requisito come preesistente.

  • art. 9-bis legge 20 ottobre 1990, n. 302

    Richiamato dalle ricorrenti quale parametro del requisito soggettivo di estraneità, ma la Corte nega che possa escludersi la riferibilità del requisito anche alla vittima.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve localizzare specificamente i documenti su cui si fonda la censura; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inidoneo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è scrutinabile solo se il motivo di appello sia stato realmente trascritto e la questione non sia infondata in modo tale da consentire l'integrazione motivazionale da parte della Cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può integrare la motivazione della decisione impugnata quando la questione non esaminata è comunque infondata, evitando una rimessione inutile al giudice di merito.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per giustificare il ricorso alla motivazione per relationem rispetto a precedente conforme già esaustivamente motivato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà fondamento all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accesso al Fondo di rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti criminali costituisce un requisito negativo immanente della fattispecie, necessario già prima della sua espressa previsione normativa successiva, che ha solo valore chiarificatore.
  • Il requisito di estraneità non va verificato soltanto in capo al superstite richiedente, ma anche in capo alla vittima del reato da cui deriva il diritto al beneficio; il Fondo non può essere riconosciuto se il soggetto beneficiario o il congiunto leso appartiene al contesto criminale che ha generato il fatto.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dei documenti acquisiti nei gradi di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte fuori dai poteri istruttori, non quando si contesti semplicemente il peso probatorio attribuito alle risultanze di causa.
  • Il vizio di omessa pronuncia non determina cassazione se la questione trascurata è comunque infondata e la Corte può integrare la motivazione senza rimessione al giudice di merito.
  • L'ammissione del responsabile del reato a misure di protezione o la eventuale indisponibilità del suo patrimonio non incidono, di per sé, sui presupposti legali per l'accesso alle provvidenze del Fondo, quando la legge non collega il beneficio alla solvibilità del reo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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