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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08210/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un ex dipendente con qualifica dirigenziale aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli dal curatore fallimentare durante l'esercizio provvisorio. Su tale base aveva chiesto l'ammissione al passivo, come credito prededucibile, dell'indennità prevista dall'art. 24, comma 1-quinquies, della l. n. 223/1991, commisurata alla sua ultima retribuzione globale di fatto. La domanda era stata depositata oltre il termine annuale di cui all'art. 101 l.fall. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano ritenuto la domanda inammissibile, osservando che il creditore avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, o quantomeno con riserva, senza attendere il giudicato della sentenza del giudice del lavoro. Con il ricorso per cassazione il creditore ha censurato questa impostazione, sostenendo che: il credito era già certo, almeno nella misura minima di dodici mensilità; essendo prededucibile, non ricadeva nella disciplina delle domande tempestive/tardive ex art. 101 l.fall.; non era tenuto a insinuarsi con riserva ex art. 96 n. 3 l.fall.; il termine di decadenza annuale non si applicava ai crediti sorti nel corso della procedura; il tribunale aveva inoltre erroneamente valorizzato la contestazione del quantum da parte del curatore, nonostante il credito fosse già coperto da giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, con riferimento alla corretta disciplina dei crediti prededucibili sorti nel corso della procedura e all'erronea applicazione al caso concreto della regola sulle domande tempestive/tardive e sull'insinuazione con riserva. Ha affermato che i crediti prededucibili, pur soggetti all'accertamento nelle forme del procedimento di verifica, non sono assoggettati al discrimine temporale dell'art. 101 l.fall. e che il tribunale non aveva considerato né la natura prededucibile del credito né il fatto che la fattispecie costitutiva dell'indennità si perfezionava solo con il giudicato della sentenza che dichiarava l'illegittimità del licenziamento. Ha inoltre osservato che, entro la misura minima di dodici mensilità, il credito risultava non contestabile perché già definitivamente accertato con titolo giudiziario opponibile alla procedura, sicché il curatore non poteva opporre contestazioni su esistenza e ammontare minimo. Tuttavia, per la parte eccedente tale misura, il giudice del rinvio dovrà verificare se vi sia stato un ritardo colpevole nella proposizione della domanda, tenendo conto anche dell'opportunità di attendere la risposta alla richiesta rivolta agli organi fallimentari e dell'eventuale condotta ostruzionistica del curatore e del giudice delegato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    non disciplina i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura quanto ai termini di insinuazione; può fungere solo da riferimento generale per valutare, caso per caso, la colpevolezza del ritardo alla luce del bilanciamento tra ragionevole durata del procedimento e diritto di difesa

  • art. 111-bis l.fall.

    i crediti prededucibili sono assoggettati alle modalità di accertamento di cui agli artt. 93 ss. l.fall. solo se contestati dal curatore per collocazione o ammontare, ma non sono soggetti ai termini delle domande tempestive/tardive

  • artt. 93 ss. l.fall.

    disciplinano le modalità del procedimento di verificazione del passivo richiamate, per i crediti prededucibili contestati, dall'art. 111-bis l.fall.

  • art. 96 n. 3 l.fall.

    la disciplina dell'ammissione con riserva riguarda i crediti concorsuali e non può essere automaticamente estesa ai crediti prededucibili sorti nel corso della procedura

  • art. 24, comma 1-quinquies, l. n. 223/1991

    l'indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo intimato dal curatore costituisce credito che sorge solo con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'illegittimità del licenziamento

  • art. 2751 bis c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla collocazione del credito, senza una specifica affermazione decisoria autonoma nel testo

  • artt. 4 e 24 l. n. 223/1991

    richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della pretesa prededucibilità e dell'an del credito

  • art. 24 l.fall.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla tutela del credito nel fallimento

  • art. 3 Cost.

    invocato per sostenere un'interpretazione del sistema compatibile con l'insinuazione dei crediti sorti nel corso della procedura senza decadenza rigida

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di azione e difesa del creditore

Massime di principio

  • I crediti prededucibili sorti nel corso di una procedura concorsuale non si collocano nella distinzione tra domande tempestive e tardive: per essi non operano, in quanto tali, i termini dell'art. 101 l.fall., restando applicabili solo le modalità di accertamento del passivo quando il credito sia contestato.
  • La domanda di accertamento di un credito prededucibile può essere scrutinata in termini di ritardo colpevole solo attraverso un apprezzamento concreto delle circostanze del caso, secondo un bilanciamento tra ragionevole durata della procedura e diritto di azione/difesa del creditore.
  • Se un credito è già definitivamente accertato da un titolo giudiziario opponibile alla procedura, il curatore non può trattarlo come "contestato" per negarne l'esistenza o per rimetterne in discussione l'an; in tal caso il credito è non contestabile almeno entro il contenuto minimo coperto dal giudicato.
  • Quando il diritto al credito sorge solo al verificarsi del giudicato della sentenza costitutiva che ne integra la fattispecie, non è corretto pretendere che il creditore si insinui prima del perfezionamento del titolo costitutivo o che presenti una domanda con riserva come se si trattasse di un credito concorsuale condizionale.
  • Nella valutazione dell'eventuale tardività di una domanda di ammissione di credito prededucibile, il giudice deve considerare se il creditore abbia ragionevolmente atteso un riscontro dagli organi della procedura e se vi sia stata una condotta ostruzionistica della curatela o degli organi fallimentari.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLicenziamentoImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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