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Sentenza

Sentenza del 15/10/2015 n. 5367 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Centri media - Spazi pubblicitari - Vendita - Fatture per diritti di negoziazione - Assoggettamento ad Iva - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA delle somme corrisposte dai concessionari di pubblicità al centro media per gli affari procurati, indicate in fattura come commissioni o diritti di negoziazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tali importi fossero mere cessioni di denaro non collegate a una prestazione di servizi e che, pertanto, l'IVA esposta in fattura fosse indebitamente detratta. La società ricorrente sosteneva invece che le somme costituissero il compenso per un'attività di intermediazione, anche se non erano stati previamente stabiliti obblighi dettagliati dell'intermediario né un vincolo per il committente di concludere i contratti.

La decisione

La tesi dell'Agenzia delle Entrate è stata rigettata. È stato riconosciuto che le commissioni corrisposte al centro media per gli affari procurati costituiscono compensi relativi a un'attività di intermediazione e devono quindi essere assoggettate a IVA. È sufficiente che le parti abbiano preventivamente previsto un compenso subordinato alla futura conclusione di contratti eventualmente favoriti dall'intermediario; non è necessario che siano già dettagliati tutti gli obblighi dell'intermediario o che il soggetto tenuto al pagamento sia obbligato a concludere i contratti. Di conseguenza, non è stata accolta la contestazione sull'indebita detrazione dell'IVA.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulle prestazioni di servizi e sull'intermediazione

    I compensi percepiti per un'attività di intermediazione costituiscono corrispettivi di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, anche quando l'attività consiste nel procurare affari e il compenso è dovuto solo se i contratti vengono effettivamente conclusi.

  • Disciplina della detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti

    La detrazione dell'IVA esposta in fattura non è indebita quando la fattura documenta un effettivo compenso per una prestazione di intermediazione. Non si tratta di una mera movimentazione finanziaria priva di causa economica.

Massime di principio

  • Un compenso riconosciuto a un intermediario in relazione agli affari procurati costituisce normalmente il corrispettivo di una prestazione di servizi, imponibile ai fini IVA.
  • Per configurare un'attività di intermediazione non è indispensabile che il contratto descriva in modo analitico ogni obbligo dell'intermediario o imponga al committente di concludere il contratto finale.
  • È sufficiente un collegamento causale tra l'attività dell'intermediario e la conclusione dell'affare, insieme alla previsione preventiva del compenso.
  • Le somme possono essere considerate mere cessioni di denaro solo quando manca una prestazione economicamente individuabile e non è dimostrato alcun rapporto diretto tra il pagamento e un'attività svolta.
  • La detrazione dell'IVA è generalmente legittima se la fattura riflette una prestazione reale, inerente all'attività economica e correttamente documentata.

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