Sentenza n. 232/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 21 febbraio 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 21 febbraio 2025 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, lamentando il decorso dei termini per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso. L’inerzia gli avrebbe impedito l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza fornire un provvedimento conclusivo né risultare avere richiesto integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di una decisione amministrativa. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi. Poiché non risultavano richieste di integrazione e il Ministero era rimasto inerte, il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato all’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Il procedimento dovrà essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e in assenza di un provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. n. 206/2007
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
La disciplina speciale del riconoscimento delle qualifiche professionali stabilisce i termini per la verifica documentale e per l’adozione del provvedimento conclusivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una domanda completa impone all’autorità competente di adottare un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007.
- Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, deve provvedere al riconoscimento entro tre mesi; in caso di eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
- La mancata adozione di un provvedimento espresso entro i termini applicabili, in assenza di una richiesta di integrazione documentale, integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione avverso il silenzio.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- Il procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguiti in uno Stato membro deve essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dei principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
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