Cassazione Civile, Ordinanza n. 09644/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva interna bandita da un'azienda ospedaliera per il conferimento delle funzioni di coordinamento presso un'unità operativa del comparto sanità. La candidata non risultata vincitrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della procedura e il riconoscimento in proprio favore dell'incarico, lamentando che non fossero stati preventivamente fissati i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, che la valutazione fosse stata espressa in forma sintetica mediante voti e che vi fosse stata una disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati. La corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che la mancanza di una specifica allegazione del concreto vulnus alla par condicio rendesse infondate le censure. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 12 d.P.R. n. 487/1994 e 9, comma 3, d.P.R. n. 220/2001, sostenendo che la predeterminazione dei criteri di valutazione era un obbligo necessario per trasparenza e imparzialità; 2) violazione delle medesime norme per avere ritenuto legittimo il giudizio sintetico tramite voto in assenza di criteri preventivi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla documentazione della procedura che dimostrerebbe l'omessa fissazione preventiva dei criteri di attribuzione dei punteggi. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi perché la selezione non rientra nei concorsi finalizzati all'instaurazione del rapporto di impiego, ma nelle procedure interne per incarichi o progressioni economiche, regolate dalla contrattazione collettiva; per tali procedure non opera la disciplina invocata dalla ricorrente, ma quella contrattuale e regolamentare prevista dall'art. 1, comma 3, d.P.R. n. 220/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero infondati, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: la procedura contestata era una selezione interna per il conferimento di funzioni di coordinamento, riconducibile alle procedure interne del pubblico impiego privatizzato disciplinate dalla contrattazione collettiva e non alle regole dei concorsi pubblici invocate dalla ricorrente. Di conseguenza, non poteva fondarsi l'illegittimità della procedura sulla violazione degli artt. 12 d.P.R. n. 487/1994 e 9, comma 3, d.P.R. n. 220/2001. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di ciascun controricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
La norma, invocata dalla ricorrente, è ritenuta non applicabile alla procedura interna in questione, perché riferita ai concorsi per l'accesso al rapporto di impiego e non alle selezioni interne disciplinate dalla contrattazione collettiva.
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 220/2001
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione; la Corte precisa che le procedure interne di selezione del personale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e da atti regolamentari conformi ad essa.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 220/2001
Le procedure interne di selezione del personale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e da atti regolamentari conformi alla stessa.
art. 384 c.p.c.
La Corte afferma di poter porre a fondamento della decisione una motivazione diversa da quella della sentenza impugnata, in quanto coerente con la funzione nomofilattica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive interne del pubblico impiego privatizzato finalizzate al conferimento di incarichi o a progressioni economiche/professionali, la disciplina applicabile è quella della contrattazione collettiva e degli atti regolamentari ad essa conformi, non quella dei concorsi pubblici per l'accesso al rapporto di impiego.
- La mancata invocazione o la non applicabilità delle regole dei concorsi pubblici impedisce di fondare l'illegittimità della selezione interna sulla sola assenza di predeterminazione dei criteri o sull'uso del giudizio sintetico mediante voto, se la procedura è regolata diversamente dalla fonte collettiva.
- In sede di legittimità la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata e decidere la causa sulla base di una diversa ratio giuridica, purché il risultato decisorio resti coerente con il quadro normativo applicabile.
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