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Sentenza

Sentenza del 05/07/2021 n. 2421 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Procedimento tributario - Procedimento - Accertamento a tavolino - Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale - Contributi armonizzati - Prova di resistenza - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento 'a tavolino' ex art. 39 D.P.R. 600/1973 sull'anno d'imposta 2015 con richiesta documentale ex art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972. L'Ufficio ha ritenuto indeducibili costi ai sensi dell'art. 109 TUIR, determinando maggiori imponibili e conseguente pretesa per IRES, IRAP e IVA. Il contribuente ha dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e la mancata osservanza del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, legge 27/07/2000 n. 212, chiedendo l'annullamento dell'atto.

La decisione

La Commissione regionale ha accolto l'appello, rilevando che l'accertamento concerneva anche l'IVA (tributo armonizzato) e che l'amministrazione non ha esperito il contraddittorio né rispettato il termine dilatorio. Il Collegio ha ritenuto superata la 'prova di resistenza' da parte del contribuente (cioè il contribuente ha indicato le ragioni concrete che avrebbe prodotto nel contraddittorio e tali ragioni non risultano pretestuose) e, perciò, ha annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 39

    Norma che disciplina il controllo 'a tavolino' (verifiche documentali senza accesso), strumento utilizzato dall'Ufficio per l'accertamento in oggetto.

  • D.P.R. 600/1973, art. 32

    Predisposizione dell'invito a esibire documentazione contabile per l'attività di controllo; qui utilizzato dall'Ufficio per richiedere documenti relativi al 2015.

  • D.P.R. 633/1972, art. 51

    Previsione della documentazione e degli adempimenti IVA cui l'Ufficio può far riferimento nell'attività di controllo.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 109

    Disciplina i costi deducibili/indeducibili ai fini IRES; l'Ufficio ha invocato tale norma per ritenere indeducibili componenti negativi di reddito.

  • Legge 27/07/2000 n. 212, art. 12, comma 7

    Termine dilatorio per l'esperimento del contraddittorio endoprocedimentale; la violazione di tale termine concorre a determinare l'invalidità dell'atto quando ricorrono le condizioni per i tributi armonizzati.

  • Cass. civ., Sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823

    Giurisprudenza che afferma la deroga all'obbligo generale di contraddittorio per gli accertamenti 'a tavolino' quando non sussistono disposizioni specifiche; per i tributi armonizzati (es. IVA), tuttavia, la violazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto se il contribuente supera la 'prova di resistenza'.

  • Cass. civ., Sez. trib., 20 maggio 2020, n. 9496

    Conferma che la deroga opera anche se l'accertamento 'a tavolino' riguarda solo in parte un tributo armonizzato: la presenza anche parziale di IVA impone l'applicazione della regola di tutela rafforzata.

  • Cass. civ., Sez. trib., 17 aprile 2020, n. 7909

    Sottolinea il contenuto della 'prova di resistenza': è sufficiente che il contribuente indichi le ragioni che avrebbe potuto esporre in contraddittorio, purché non pretestuose.

Massime di principio

  • Per tributi non armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se la legge lo prevede espressamente; altrimenti l'accertamento 'a tavolino' non è automaticamente nullo per omissione di contraddittorio.
  • Se l'accertamento 'a tavolino' riguarda anche in parte un tributo armonizzato (ad es. IVA), opera la disciplina derivante dal diritto dell'Unione: la mancata attivazione del contraddittorio preventivo può rendere nullo l'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri diversamente.
  • Il contribuente che denuncia la violazione del contraddittorio deve fornire la 'prova di resistenza': enunciare in concreto le ragioni che avrebbe esposto nel contraddittorio e dimostrare che tali ragioni non sono puramente pretestuose.
  • Una volta che il contribuente adempie all'onere della prova di resistenza, spetta all'Amministrazione contestare puntualmente l'effettività e la serietà di quelle ragioni; la mancata contestazione rafforza la posizione del contribuente.
  • In pratica, quando si riceve un invito a esibire documenti o un accertamento 'a tavolino', il contribuente deve comunque documentare e motivare preventivamente le proprie posizioni e, se il contraddittorio non è stato garantito, dedurne tempestivamente la nullità dell'atto mostrando le difese concrete che avrebbe svolto.
  • La violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente (art. 12, legge n. 212/2000) è un elemento che rafforza l'impugnazione dell'atto quando si contesta la mancanza del contraddittorio per tributi armonizzati.
  • Suggerimento operativo: in presenza di accertamenti che coinvolgono IVA, prestare particolare cura nella documentazione delle difese e nella richiesta formale del contraddittorio; se omesso, preparare una 'prova di resistenza' concreta e dettagliata in sede giurisdizionale.

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